COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 09 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.71 della Società POLISPORTIVA MIRTO CROSIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.90 del 20.1.2011 (punizione sportiva della gara San Fili Calcio – Mirto Crosia del 09.01.2011 con il punteggio 0-3)
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 09 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.71 della Società POLISPORTIVA MIRTO CROSIA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n.90 del 20.1.2011 (punizione sportiva della gara San Fili Calcio – Mirto Crosia del 09.01.2011 con il punteggio 0-3)
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVATO
che, nell’odierna seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell’arbitro della gara de quo per la seduta del 28.2.2011;
P.Q.M.
rimanda ogni decisione all’esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 28 FEBBRAIO 2011.
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