COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 22/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 4 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico calc. LUSHA MARGARIT, tess. A.S.D.Besurica, CHIARELLA MIRKO, tess. Borgonovese, DUO’ SEBASTIANO, PRASSOLI LUCA e TORCHIO MATTEO, tess. A.S.D. Fontana Audax, e A.S.D. FONTANA AUDAX – camp. Promozione
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 12 del 22/09/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
4 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico calc. LUSHA MARGARIT, tess. A.S.D.Besurica, CHIARELLA MIRKO, tess. Borgonovese, DUO’ SEBASTIANO, PRASSOLI LUCA e TORCHIO MATTEO, tess. A.S.D. Fontana Audax, e A.S.D. FONTANA AUDAX – camp. Promozione
Con nota 21.6.7.2010 n. 9122/672, il Vice Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
-- i calc. LUSHA MARGARIT, CHIARELLA MIRKO, DUO’ SEBASTIANO e PRASSOLI LUCA, , tess. A.S.D. Fontana Audax, delle violazioni di cui all’ art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver concorso tra loro, prima dell’allenamento svoltosi il 25.11.2009, sostituito l’acqua contenuta nella bottiglia del loro compagno di squadra Bezzi Manuel, con il liquame prelevato dal gabinetto ubicato nel locale;
- il calc. TORCHIO MATTEO, tess. A.S.D. Fontana Audax, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver omesso di informare i dirigenti della società e .lo stesso Bezzi di quanto organizzato ai suoi danni;
- il calc. LUSHA MARGARIT della violazione di cui all’art. 1, comma 3, del C.G.S., per aver omesso di presentarsi avanti il collaboratore della Procura Federale alla programmata audizione, benchè ritualmente convocato;
- la società A.S.D. FONTANA AUDAX, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in conseguenza delle violazioni ascritte ai propri tesserati.
Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti.
Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, informa di essersi accordato, ex art. 23 del C.G.S., per l’applicazione di una sanzione ridotta, che indica nella squalifica per mesi 8 (anzichè per anni 1 come sanzione base) per il calc. CHIARELLA MIRKO. Di poi, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbansi affermare le violazioni attribuite ai calc. LUSHA MARGARIT, con la squalifica per anni 1 e mesi 3, aL calc, DUO’ SEBASTIANO, con la squalifica per anni 1, al calc. PRASSOLI LUCA, con la squalifica per mesi 9, al calc. TORCHIO MATTEO con la squalifica per mesi 2 e con l’ammenda di € 1.000 per l’A.S.D. FONTANA AUDAX.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni ad esse attribuite;
- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutata congrua la sanzione concordata con il calc. CHIARELLA MIRKO, con ordinanza non impugnabile, ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S.,
- visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S.;
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. CHIARELLA MIRKO la squalifica pe mesi 8, al calc. LUSHA MARGARIT, la squalifica per anni 1 e mesi 3, al calc, DUO’ SEBASTIANO, la squalifica per anni 1, al calc. PRASSOLI LUCA, la squalifica per mesi 9, al calc. TORCHIO MATTEO la squalifica per mesi 2 e all’A.S.D. FONTANA AUDAX l’ammenda di € 500.
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