COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 07 Ottobre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 22 DEF.TO P.F.- DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE. AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DI CALCIO A CINQUE 2008/2009, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETA Dl CALCIO A CINQUE – SERIE C1 A CARICO DEL SIG. PIETRO D’ANGELO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.VIRTUS MADDALONI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.VIRTUS MADDALONI C5: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. FRANCESCO COSTANZO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CASAGIOVE FUTSAL CLUB): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETA CASAGIOVE FUTSAL CLUB: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PIETRO MELE (PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD. FUTSAL RIDE ON – EX GIUGLIANO LICOLA C5): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETA A.S.D. FUTSAL RIDE ON (EX GIUGLIANO LICOLA C5): ART. 4, COMMA 1. DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. CIRO VENERUSO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA REAL MACERONE C5): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETA REAL MACERONE C5: ART. 4. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 07 Ottobre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 22 DEF.TO P.F.- DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE. AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DI CALCIO A CINQUE 2008/2009, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETA Dl CALCIO A CINQUE – SERIE C1 A CARICO DEL SIG. PIETRO D'ANGELO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.VIRTUS MADDALONI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.VIRTUS MADDALONI C5: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. FRANCESCO COSTANZO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CASAGIOVE FUTSAL CLUB): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETA CASAGIOVE FUTSAL CLUB: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PIETRO MELE (PRESIDENTE DELLA SOCIETA' ASD. FUTSAL RIDE ON – EX GIUGLIANO LICOLA C5): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETA A.S.D. FUTSAL RIDE ON (EX GIUGLIANO LICOLA C5): ART. 4, COMMA 1. DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. CIRO VENERUSO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA REAL MACERONE C5): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETA REAL MACERONE C5: ART. 4. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 7 giugno 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, in data 29 aprile 2010, protocollo 760/08-09, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; preso atto della delibera a stralcio pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 123, del 29.06.2010, pag. 2698, del C.R. Campania; tanto premesso, OSSERVA: alla riunione del 20 settembre 2010 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il Rappresentante della Procura, preso atto dell’assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a) per i sigg. Pietro D’Angelo, Francesco Costanzo, Pietro Mele e Ciro Veneruso, l'inibizione per giorni 20; b) per le società Virtus Maddaloni C5, Casagiove Futsal Club, Futsal Ride On (ex Giugliano Licola C5) e Real Macerone C5, l'ammenda di euro 1.000,00. La C.D.T., rilevato che, effettivamente, le società su menzionate non hanno preso parte, per la stagione sportiva 2008/2009, al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Cinque; preso atto che il CR. Campania ha pubblicato, già sul C.U. n. 2 del 2 luglio 2008, alla pag. 75 (per il Campionato di Calcio a Cinque – serie C1, al quale partecipavano, nel relativo anno sportivo, le società deferite), la normativa di riferimento, in essa inclusa l'obbligatorietà della relativa partecipazione; constatato che le relative sanzioni pecuniarie, come pubblicate sul richiamato C.U. n. 2 del 2 luglio 2008, sono prescritte fino ad euro 3.000,00 per le società di Calcio a Cinque – Serie C1; tenuto conto che questa stessa C.D.T., in relazione ad una situazione analoga, se non addirittura identica (deferimento, per le stesse motivazioni, a carico di una società, Virtus Acacie, anch’essa del Campionato di Calcio a Cinque – Serie C1) ha determinato le sanzioni come segue, così come si rileva dal C.U. n. 123 del 29.05.2010, pag. 2697: euro 1.000,00, per quel che concerne l’ammenda a carico della società; ammonizione con diffida, a carico del suo Presidente; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene conforme ad equità e coerenza determinare le medesime sanzioni, a carico delle società deferite e dei rispettivi Presidenti. P.Q.M DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico dei sigg. Pietro D’Angelo, Francesco Costanzo, Pietro Mele e Ciro Veneruso, rispettivamente presidenti delle società Virtus Maddaloni C5, Casagiove Futsal Club, Futsal Ride On (ex Giugliano Licola C5) e Real Macerone C5, la sanzione dell'ammonizione con diffida; a carico di ognuna delle medesime società, l'ammenda di euro 1.000,00.
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