COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 17 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 43. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE GUIDA (PRESIDENTE DELLA DELLA SOCIETA A.S.D. REAL SUESSOLA): ART. 5, COMMI 1 E 4, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SUESSOLA: ARTT. 4, COMMA 1, E 5, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 17 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 43. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE GUIDA (PRESIDENTE DELLA DELLA SOCIETA A.S.D. REAL SUESSOLA): ART. 5, COMMI 1 E 4, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SUESSOLA: ARTT. 4, COMMA 1, E 5, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. La C.D.T., visto il suo atto di contestazione de! 28 gennaio 2011, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, avv. Giorgio Ricciardi, in data 21 giugno 2010, protocollo 9109/1638, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 14 febbraio 2011 sono risultati presenti: la Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, ed il deferito, sig. Giuseppe Guida (attuale presidente e legale rappresentante della società Real Suessola, anche in nome e per conto della medesima società). Si è, quindi, proceduto alla disamina della vicenda. Alla contestazione del Sostituto Procuratore, avv. Alfredo Sorbo, il sig. Giuseppe Guida ha dichiarato di non aver mai riferito, al giornalista, le frasi contenute nell’atto di deferimento, ma di aver solo espresso il proprio rammarico per l’errore, a suo avviso gravissimo, commesso dall’arbitro (preceduto, a suo parere, da altri gravi errori in precedenti gare), che aveva consentito alla società Real Volturno di pervenire al pareggio, oltre ad aver determinato una riduzione, a suo avviso indebita, del potenziale atletico della sua squadra, ridotta in dieci uomini per l’ultima mezzora di giuoco, nella gara più importante dell’intera stagione sportiva. Il presidente, sig. Guida, ha ulteriormente sottolineato che il suo “sfogo” era di critica sia pur forte, nei confronti dell’operato di quell’arbitro, senza alcun intendimento di “attacco” alla Federazione, con la sottolineatura espressa che il giornalista aveva frainteso le sue parole, di corretta ma energica reprimenda nei confronti della terna arbitrale, trasformandole in un’insussistente, mai voluta critica al Comitato Regionale Campania, al quale, anzi, egli aveva inteso chiedere un intervento, al fine di garantire quella giusta regolarità dell’attività, che l’ambito arbitrale non appariva in grado di assicurare. La Procura Federale, per il tramite del suo rappresentante, nelle sue conclusioni ha chiesto: per il sig. Giuseppe Guida, l’ammenda di euro 3.000,00; per la società Real Suessola, l’ammenda di euro 3.000,00, sulla base della documentazione giornalistica, acquisita in atti dal collaboratore della Procura Federale. Nel merito, questa Commissione giudicante, visti gli atti e la richiesta della Procura Federale, nella persona del suo sostituto, avv. Alfredo Sorbo; preso atto e visione della memoria difensiva e della documentazione prodotta dalla società Real Suessola e dal suo presidente; tenuto conto delle dichiarazioni lesive, rese al giornale “Il Corriere di Caserta” dell’11.05.2010 e che non è stata fornita la prova che l’estensore dell’articolo abbia arbitrariamente travisato, o modificato, le dichiarazioni virgolettate; preso atto delle precisazioni, innanzi esposte, del sig. Giuseppe Guida, sia in proprio, sia nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della società deferita, le quali configurano un corretto atto di resipiscenza, oltre ad inquadrare il reale significato delle proprie espressioni; considerato che le dichiarazioni medesime, anche alla luce della documentazione depositata in atti, appaiono emotivamente determinate da un momento di amarezza, a maggior ragione in quanto rese immediatamente dopo la conclusione della gara in argomento. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico del sig. Giuseppe Guida, presidente della società A.S.D. Real Suessola, l’ammenda di euro 1.000,00; a carico della società Real Suessola, l’ammenda di euro 1.000,00.
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