COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 16 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 27. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO DI PASQUALE VINCENZO – GARA VICO EQUENSE CALCIO I VIS SIANO SOCCER DEL 30.10.2010 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 70 del 16 Dicembre 2010
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
27. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO DI PASQUALE VINCENZO – GARA VICO EQUENSE CALCIO I VIS SIANO SOCCER DEL 30.10.2010 – 1^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell'atto d’impugnazione. Invero, dalla lettura accurata del reclamo, non si evince alcun elemento che possa confutare quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto di gara, che configura, come da costante giurisprudenza, fonte privilegiata di prova. Infatti, il sig. Di Pasquale Vincenzo, oltre ad aver assunto un atteggiamento gravemente ingiurioso ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro e di altro tesserato, era presente indebitamente sul terreno di giuoco, in quanto in corso di squalifica, inflitta a suo carico dal G.S.T. fino al 22.11.2010 (pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 28.10.2010, pagina 696). Pertanto, la sanzione, peraltro previa valutazione della relativa recidiva, inflitta dal Giudice di prime cure, appare equa e proporzionata rispetto alla gravità dei fatti commessi. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo proposto dal tesserato, sig. Di Pasquale Vincenzo; dispone incamerarsi la tassa reclamo, versata dal reclamante nella misura ridotta di euro 65,00, come specificamente prescritto.
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