COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 23 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 33. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TURRIS OCTAVA C5 – GARA FELDI EBOLI I TURRIS OCTAVA C5 DEL 4.12.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 23 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 33. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TURRIS OCTAVA C5 – GARA FELDI EBOLI I TURRIS OCTAVA C5 DEL 4.12.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell'atto d’impugnazione. Preliminarmente, questa Commissione ribadisce che non è possibile l’audizione, in nome e per conto della società, del calciatore Giacinto Santangelo, in quanto il Codice di Giustizia Sportiva prevede tale possibilità solo per l’ipotesi che il calciatore stesso avesse proposto il reclamo, a titolo personale, versando, contestualmente, la prescritta tassa, in misura ridotta. Tuttavia, per motivi di equità e congruità, oltre che di doverosa obiettività, questa Commissione ritiene che possa essere ridotta a tre giornate di gara la squalifica inflitta, dal G.S.T., a carico del calciatore Giacinto Santangelo. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Turris Octava C5, di ridurre a tre giornate di gara la sanzione, determinata dal G.S.T., a carico del calciatore Giacinto Santangelo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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