COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 3 marzo 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 71. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BOYS PIANURESE – GARA BOYS PIANURESE I RIONE TERRA DEL 23.01.2011 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 3 marzo 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 71. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BOYS PIANURESE – GARA BOYS PIANURESE I RIONE TERRA DEL 23.01.2011 – 1^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo; visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, preliminarmente osserva: per quanto attiene alla richiesta di annullamento della prosecuzione pro-forma della gara e della punizione sportiva della gara persa, con il punteggio di 0-3, a carico della società Boys Pianurese, nonché per quel che riguarda la richiesta di omologazione del risultato conseguito sul campo, rileva l’inammissibilità delle istanze, in quanto non risulta, agli atti, la prova dell’invio del reclamo alla società controparte, il che configura obbligo ineludibile, allorquando si proponga reclamo finalizzato alla modifica di una decisione del Giudice Sportivo Territoriale in ordine al risultato di una gara. In relazione, poi, alle successive richieste, questa C.D.T. dispone lo stralcio, relativo all’impugnazione dei provvedimenti del Giudice di prima istanza, limitatamente alla sanzione delle squalifiche a carico dei calciatori Sanges Carmine e Di Capua Luca. Al riguardo questa C.D.T. ritiene di poter ridurre la sanzione della squalifica, a carico dei menzionati calciatori, a cinque giornate di gara, in quanto non v’è stata, da parte di essi, nei confronti del direttore di gara e di un avversario, volontarietà, come si evince dallo stesso testo del referto arbitrale. Deve, inoltre, considerarsi che i comportamenti dei tesserati, avverso le sanzioni a cui carico ha presentato ricorso la società in epigrafe, pur certamente censurabili, si appalesano sanzionati in misura obiettivamente eccessiva. Per quanto attiene, poi, alle successive doglianze, di cui al reclamo (richiesta di riduzione della squalifica, a carico dell’assistente di parte, sig. Pietro Saggiomo; richiesta di riduzione dell’inibizione a carico del massaggiatore, sig. Francesco Baratto, infine, istanza di ridimensionamento dell’ammenda a carico della società reclamante), questa Commissione ritiene di dover ascoltare il direttore di gara, disponendo, per tali fini, il rinvio alla seduta del 21.03.2011, senza ulteriore avviso. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Boys Pianurese, di ridurre a cinque giornate di gara, a carico di ciascuno, le squalifiche dei calciatori Carmine Sanges e Luca Di Capua; di rinviare alla seduta del 21.03.2011 la decisione sugli altri summenzionati aspetti, previa la cennata audizione dell’arbitro; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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