COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BECCARI LUCA , già tess. A.S.D. G.S. Ancora Calcio, sig. MARCOTULLIO ANTONIO, Presidente A.S.D. Siepelunga Bellaria, A.S.D. SIEPELUNGA BELLARIA –camp. II^ cat. e A.S.D. G.S. ANCORA CALCIO – III^ cat.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BECCARI LUCA , già tess. A.S.D. G.S. Ancora Calcio, sig. MARCOTULLIO ANTONIO, Presidente A.S.D. Siepelunga Bellaria, A.S.D. SIEPELUNGA BELLARIA –camp. II^ cat. e A.S.D. G.S. ANCORA CALCIO – III^ cat.
Con nota 29.09.2010 N. 1752/841, il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
- il calc. BECCARI LUCA, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per SIEPELUNGA BELLARIA mentre era ancora tesserato per la società ANCORA CALCIO;
- il sig. MARCOTULLIO ANTONIO, Presidente della Soc. SIEPELUNGA BELLARIA, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. BECCARI LUCA, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;
- la società ANCORA CALCIO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;
- la società SIEPELUNGA BELLARIA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S..
Ritualmente eseguite le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti.
Il rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. BECCARI LUCA , la inibizione per mesi 2 del sig. MARCOTULLIO ANTONIO, l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. SIEPELUNGA BELLARIA e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. G.S. ANCORA CALCIO .
La Commissione,
letto il deferimento;
sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. BECCARI e dal sig. MARCOTULLIO, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. G.S. ANCORA CALCIO e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. SIEPELUNGA BELLARIA ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. BECCARI LUCA la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. MARCOTULLIO ANTONIO, Presidente dell’A.S.D. Siepelunga Bellaria, la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. G.S. ANCORA CALCIO l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. SIEPELUNGA BELLARIA l’ammenda di € 300.
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