COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. GILLI MAURO, tess. A.S.D. U.S. Dossese, sig. LANZONI GIORGIO, Presidente A.S.D. U.S. Dossese, A.S.D. U.S. DOSSESE e S.P.D. NUOVA AURORA – camp. III^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. GILLI MAURO, tess. A.S.D. U.S. Dossese, sig. LANZONI GIORGIO, Presidente A.S.D. U.S. Dossese, A.S.D. U.S. DOSSESE e S.P.D. NUOVA AURORA – camp. III^ cat. Con nota 25.10.2010 N. 2454/770, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. GILLI MAURO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per U.S. DOSSESE mentre era ancora tesserato per la società NUOVA AURORA; - il sig. LANZONI GIORGIO, Presidente della Soc. US DOSSESE, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. GILLI MAURO , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società NUOVA AURORA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società US DOSSESE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. GILLI MAURO, la inibizione per mesi 3 del sig., LANZONI GIORGIO, l’ammenda di € 500 per l’U.S.DOZZESE e l’ammenda di € 150 per la S.P.D. NUOVA AURORA. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. GILLI e dal sig. LANZONI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per la S.P.D. NUOVA AURORA e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’U.S.DOZZESE; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. GILLI MAURO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. LANZONI GIORGIO , Presidente dell’U.S.Dozzese, la inibizione per mesi 1, alla S.P.D. NUOVA AURORA l’ammenda di € 100 ed all’U.S.DOZZESE l’ammenda di € 300.
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