COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. IAQUINTA FRANCESCO, tess, G.S. San Carlo, sig. MANFREDINI MARCO, Vice Presidente G.S. San Carlo, G.S. SAN CARLO – camp. II^ cat. e A.S.D. A.C. AUGUSTO MAGLI, già A.S.D.MOLINELLA CALCIO 1911 – I^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. IAQUINTA FRANCESCO, tess, G.S. San Carlo, sig. MANFREDINI MARCO, Vice Presidente G.S. San Carlo, G.S. SAN CARLO – camp. II^ cat. e A.S.D. A.C. AUGUSTO MAGLI, già A.S.D.MOLINELLA CALCIO 1911 – I^ cat. Con nota 21.9.2010 N. 1540/1445, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. IAQUINTA FRANCESCO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per il G.S. San Carlo, mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Molinella Calcio 1911; - il sig. MANFREDINI MARCO, Vice Presidente G.S. San Carlo, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Iaquinta Francesco , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.S.D. A.C. AUGUSTO MAGLI, già A.S.D.MOLINELLA CALCIO 1911, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società G.S. SAN CARLO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per due giornate di gara del calc. IAQUINTA FRANCESCO, la inibizione per mesi 2 del sig., MANFERDINI MARCO, l’ammenda di € 500 per il G.S. SAN CARLO e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. AUGUSTO MAGLIA, già A.S.D. MOLINELLA CALCIO 1911. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. IAQUINTA e dal sig. MANFERDINI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per il’A.S.D. AUGUSTO MAGLI , già A.S.D. MOLINELLA CALCIO 1911, e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per il G.S. SAN CARLO ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. IAQUINTA FRANCESCO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. MANFERDINI MARCO, Vice Presidente del G.S. San Carlo, la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. AUGUSTO MAGLI, già A.S.D. MOLINELLA CALCIO 1911, l’ammenda di € 100 ed al G.S. SAN CARLO l’ammenda di € 300.
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