COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. EDELWEISS JOLLY Avverso squalifica al 28.2.2011 calc. PICCININI MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 13.10.2010 gara MARINA CALCIO – EDELWEISS JOLLY del 3.10.2010
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. EDELWEISS JOLLY Avverso squalifica al 28.2.2011 calc. PICCININI MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 13.10.2010 gara MARINA CALCIO – EDELWEISS JOLLY del 3.10.2010
L’A.S.D. EDELWEISS JOLLY ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che , a seguito di una decisione tecnica, si “era creata attorno all’arbitro una manifestazione di protesta durante la quali il PICCININI, arrivando di corsa, è stato spinto da alcuni suoi compagni e, sbilanciandosi, spingeva e si aggrappava alla divisa del direttore di gara. Non si è trattato certo di un gesto violento ed intenzionale che possa aver prodotto l’arretramento di circa due metri, come menzionato dal comunicato, ma di un caso fortuito, anche se l’atteggiamento poteva sembrare diverso, data la concitazione. Le frasi irriguardose del Piccinini Matteo erano rivolte all’indirizzo del fratello (giocatore) e non al direttore di gara. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
visti gli atti ufficiali;
atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che, nel corso di una protesta collettiva dei giocatori ospiti per la mancata concessione di un presunto calcio di rigore, il calc. PICCININI, volontariamente lo strattonava per la divisa e, spingendo, lo faceva arretrare di circa due metri, rivolgendogli nel contempo frasi offensive che, per il loro contenuto specifico, non potevano essere indirizzate se non all’arbitro stesso,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 28.2.2011 del calc. PICCININI MATTEO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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