COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA POL. CANONICA Avverso squalifica al 16.11.2010 all. NICOLINI IRALDO delibera del G.S. del C. P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 16 del 21.10.2010 gara SANTAGATESE – CANONICA del 16.10.2010

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA POL. CANONICA Avverso squalifica al 16.11.2010 all. NICOLINI IRALDO delibera del G.S. del C. P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 16 del 21.10.2010 gara SANTAGATESE – CANONICA del 16.10.2010 Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame, vertendo su provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S. (Non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari di squalifica sino ad un mese per tecnici e massaggiatori). La Commissione, pertanto, dichiara inammissibile il ricorso della POL. CANONICA e dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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