COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 07/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ VJS VELLETRI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DELL’ALLENATORE CORRADO SAMBUCCI, FINO AL 31.5.2011 A CARICO DEL CALCIATORE ARBOTTO MATTEO, FINO AL 30.4.2011 A CARICO DEL CALCIATORE GIOVANNINI SIMONE E FINO AL 30.11.2010 A CARICO DEI CALCIATORI LEONI DAMIANO, FREZZA LUCA, D’ADAMO FABIO E CASTRICHELLA ALESSIO PUBBLICATI SUL C.U. N. 25 DEL 9.9.2010 (Gara: VJS VELLETRI – SMILE FORMIGINE del 1.6.2010 – Torneo dell’Adriatico)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 07/10/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETÀ VJS VELLETRI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DELL’ALLENATORE CORRADO SAMBUCCI, FINO AL 31.5.2011 A CARICO DEL CALCIATORE ARBOTTO MATTEO, FINO AL 30.4.2011 A CARICO DEL CALCIATORE GIOVANNINI SIMONE E FINO AL 30.11.2010 A CARICO DEI CALCIATORI LEONI DAMIANO, FREZZA LUCA, D’ADAMO FABIO E CASTRICHELLA ALESSIO PUBBLICATI SUL C.U. N. 25 DEL 9.9.2010
(Gara: VJS VELLETRI – SMILE FORMIGINE del 1.6.2010 – Torneo dell’Adriatico)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
ascoltata la Società reclamante e i calciatori squalificati come da richiesta, rilevato che i fatti, pur obiettivamente gravi, vanno comunque inquadrati nel contesto di un Torneo a rapido svolgimento e di una gara particolarmente sentita, in quanto determinante per l’accesso alla Finale;
rilevato altresì che gli atteggiamenti dei calciatori si sono caratterizzati come minacciosi e di proteste veemente, tesa piuttosto a far retrocedere l’arbitro della decisione di sospendere la gara, piuttosto che come gesti di violenza gratuiti e determinata a nuocere l’incolumità del Direttore di gara.
Ritenuto pertanto che le sanzioni, in considerazioni del necessario adeguamento alla giovane età dei calciatori ed al loro valore didattico, vanno ridimensionati come da dispositivo;
ritenuto per contro che il comportamento dell’allenatore CORRADO SAMBUCCI va invece stigmatizzato in quanto, non solo non ha represso il clima di nervosismo che si era ingenerato tra i suoi giovani calciatori, ma ha invece contribuito ad esacerbarlo con atteggiamenti minacciosi ed ingiuriosi nei confronti dell’arbitro.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di ridurre le squalifiche dei calciatori LEONI DAMIANO, FREZZA LUCA, D’ADAMO FABIO e CASTRICHELLA ALESSIO fino al 15.10.2010;
di ridurre la squalifica del calciatore SIMONE GIOVANNINI fino al 31.12.2010 e del calciatore ARBOTTO MATTEO fino al 28.2.2011;
di confermare la squalifica dell’allenatore CORRADO SAMBUCCI fino al 31.12.2010.
La tassa reclamo va restituita.
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