COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORTE AURELIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DEL CALCIATORE FRASETTI FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REIGONALE LAZIO CON C.U. N. 41 DEL 7.10.2010 (Gara: REAL MONTEVERDE – FORTE AURELIO del 2.10.2010 – Campionato Juniores Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORTE AURELIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DEL CALCIATORE FRASETTI FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REIGONALE LAZIO CON C.U. N. 41 DEL 7.10.2010 (Gara: REAL MONTEVERDE – FORTE AURELIO del 2.10.2010 – Campionato Juniores Regionali) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, la quale, nel confermare i contenuti del reclamo presentato, ribadisce la richiesta tesa ad ottenere una riduzione della sanzione in argomento inflitta al proprio tesserato FRASETTI FRANCESCO. In proposito afferma che il calciatore ha effettivamente tenuto un comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti dell’arbitro e per la qual cosa si scusa, chiedendo comunque una rivisitazione della sanzione in quanto ritenuta eccessiva. Questa Commissione, letti gli atti ufficiali di gara, ritiene che la sanzione inflitta possa essere ricondotta entro limiti di minore entità, non soltanto in considerazione del fatto che il gesto non ha determinato conseguenze fisiche nei riguardi dell’arbitro, ma anche tenuto conto del valore rieducativo della sanzione stessa, trattandosi di un Campionato Giovanile. Per quanto sopra questo Organo Giudicante DELIBERA Di accogliere il ricorso in epigrafe e per l’effetto ridurre la squalifica del calciatore FRASETTI FRANCESCO dal 31.12.2010 al 30.11.2010. La tassa reclamo va restituita.
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