COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 04/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO TORBELLAMONACA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2011 A CARICO DEL CALCIATORE SANNA EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 47 DEL 21.10.2010 (Gara: ATLETICO TORBELLAMONACA – REAL COLLEFERRO del 10.17.2010 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 04/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO TORBELLAMONACA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2011 A CARICO DEL CALCIATORE SANNA EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 47 DEL 21.10.2010 (Gara: ATLETICO TORBELLAMONACA – REAL COLLEFERRO del 10.17.2010 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società ATLETICO TORBELLAMONACA contesta la decisione dell’arbitro sostenendo che l’episodio, riportato sul rapporto di gara, non risulta veritiero in quanto il proprio calciatore SANNA EMANUELE è stato espulso dall’arbitro solamente per doppia ammonizione. Pone altresì in evidenza la ricorrente altri casi un cui vengono sanzionati in modo meno affittivo episodi di gravità maggiore rispetto al comportamento del SANNA. Chiede infine la Società ATLETICO TORBELLAMONACA il nominativo dell’arbitro che ha diretto la gara in questione e che venga visionato il filmato della gara da cui risulta palesemente inventato quanto riportato dal Direttore dell’incontro. Questa Commissione di Disciplina Territoriale, preliminarmente fa presente che non è tenuto in questa sede a comunicare il nominativo dell’arbitro in questione e che, a mente dell’art. 35 del C.G.S. “Mezzi di prova e formalità procedurali” possono essere utilizzati, quale mezzo di prova, riprese televisive, solo nei casi in cui un rapporto ufficiale di gara riporti quale nominativo di calciatore espulso, ammonito o allontanato, soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. C’è anche da porre in evidenza che dall’esame degli atti ufficiali, esaminati con particolare attenzione da questo Organo di Giustizia Sportiva, risulta che quanto sostiene la reclamante è totalmente diverso da quanto riportato dall’arbitro nel proprio rapporto che, in base alle vigenti norme regolamentari, è da considerarsi, in caso di discordanza, fonte unica e privilegiata di prova. Considerato tutto ciò, questa Commissione Disciplinare, dopo una attenta lettura degli atti, si è resa conto che il gesto del calciatore SANNA è stato di particolare gravità (si avvicinava minacciosamente all’arbitro, lo toccava con la fronte, quindi lo spintonava poggiandogli le mani sul petto, facendolo indietreggiare, e nel contempo gli rivolgeva espressioni gravemente offensive) e che quindi, non sono nemmeno parzialmente assumibili le doglianze avanzate dalla Società reclamante. Conseguentemente , questa Commissione di Disciplina Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento, confermando la decisione impugnata.La tassa reclamo va incamerata.
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