COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 11/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAGIS 2010 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MELILLI MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 9 DEL 28.10.2010 (Gara: ATLETICO QUATTRO STRADE – CAGIS 2010 del 23.10.2010 – Campionato III Categoria Rieti)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 11/11/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAGIS 2010 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MELILLI MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 9 DEL 28.10.2010
(Gara: ATLETICO QUATTRO STRADE – CAGIS 2010 del 23.10.2010 – Campionato III Categoria Rieti)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società CAGIS 2010 nell’esporre le motivazioni pone in evidenza che il proprio calciatore veniva espulso per doppia ammonizione e che quindi rimane sorpresa dall’eccessivo provvedimento adottato a suo carico.
Questa Commissione di Disciplina Sportiva, esaminati gli atti ufficiali, dall’esame dei quali si rileva che il calciatore MELILLI MARIO in effetti veniva espulso dall’arbitro per doppia ammonizione e che a seguito di tale provvedimento reagiva rivolgendo all’arbitro dapprima espressioni offensive e successivamente assumeva atteggiamento minaccioso che reiterava mentre lasciava il terreno di gioco.
Appare evidente a questo Organo di Giustizia Sportiva che quanto sostiene la reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali che, come detto più volte, prevalgono in caso di discordanza ai sensi dell’art. 35 del C.G.S. che definisce il rapporto arbitrale fonte primaria di prova.
Alla luce di quanto sopra, questa Commissione ritiene che le doglianza avanzate non appaiono neppure parzialmente assumibili e che le sanzioni inflitte al calciatore MELILLI MARIO è da considerarsi del tutto congrua rispetto al comportamento avuto nei confronti dell’arbitro.
Detto ciò
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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