COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 11/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PONTECORVO 09 AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 55 DEL 5.11.2010 (Gara: PONTECORVO 09 – ATL. TORBELLAMONACA del 3.11.2010 – Coppa Lazio II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 11/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PONTECORVO 09 AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 55 DEL 5.11.2010 (Gara: PONTECORVO 09 – ATL. TORBELLAMONACA del 3.11.2010 – Coppa Lazio II Categoria) La Commissione Disciplinare Visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; ritenuto che la Società reclamante, avendo optato per la trasmissione del reclamo di primo grado a mezzo di telefax, sia nella copia inviata alla controparte, sia nell’originale inviato al Giudice Sportivo, ha assunto su di se i rischi naturalmente connessi all’utilizzo di tale strumento e quindi deve sottostare alle risultanze documentali che la macchina ha rilasciato quale ricevuta di trasmissione. Rilevato, quindi, che la ricevuta della trasmissione della copia del reclamo alla controparte reca l’orario di inizio alle ore 12.08 e di fine alle ore 12.13, e tale risultanza va presa come valida dall’Organo Giudicante che non può che rilevare la decorrenza del termine ultimo fissato dal regolamento per tale incombente. Ritenuto infine che l’orario di trasmissione del reclamo al Giudice Sportivo, non è di per se dato incontrovertibile, in quanto l’orario stampigliato è quello del fax di partenza che potrebbe essere stato adeguato per rimettere in termini la trasmissione; osservato quindi che la decisione del Giudice appare ancorata a dati documentali allo stato non contestati; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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