COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 18/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASSCRD FOLGARELLA 2000 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DELL ‘ALLENATORE SILVESTRI FABRIZIO FIN O AL 3.12. 2010 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON IL COM. UFF.LE DEL 27.10. 2010 ( GARA FOLGARELLA 2000/ ATL. MARINO DEL 23.10. 2010 SERIE C/2 CALCIO A 5 )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 18/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASSCRD FOLGARELLA 2000 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DELL ‘ALLENATORE SILVESTRI FABRIZIO FIN O AL 3.12. 2010 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON IL COM. UFF.LE DEL 27.10. 2010 ( GARA FOLGARELLA 2000/ ATL. MARINO DEL 23.10. 2010 SERIE C/2 CALCIO A 5 ) La società FOLGARELLA 2000 propone appello avverso il provvedimento di squalifica adottato nei confronti del proprio tecnico FABRIZIO SILVESTRI fino al 3 dicembre 2010- asserendo che la modalità dei fatti non coincide con la realtà dell’ accaduto. Sostiene la reclamante che il SILVESTRI colpiva una sola volta, in reazione, il dirigente della squadra avversaria e che comunque non rivolgeva espressioni offensive agli Organi Federali, né tantomeno all’ arbitro. Per tali motivi chiede la soc. FOLGARELLA 2000 una riduzione della squalifica inflitta al proprio allenatore FABRIZIO SILVESTRI. Questa Commissione di Disciplina Territoriale ha attentamente letto il referto arbitrale e non ha rilevato elementi tali che concordino con quanto riferisce la reclamante. Infatti il direttore di gara è molto analitico nella esposizione dei fatti ( colpiva per ben due volte con un calcio ed un pugno il dirigente avversario e poi rivolgeva frasi offensive agli Organi Federali ed all’ arbitro ) per cui alla luce di tale comportamento non si ritiene di poter prendere in considerazione , nemmeno parzialmente, le argomentazioni poste in essere dalla reclamante. Detto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di respingere il ricorso in argomento e, per l’ effetto, conferma la decisione impugnata. La tassa reclamo si incamera
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