COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 25/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CAIRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.3.2011 A CARICO DEL CALCIATORE DI BARTOLOMEO ANDREA DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 8 DEL 28.10.2010 (Gara: AQUINO – CAIRA del 23.10.2010 – Campionato Jun. Prov. Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 66 del 25/11/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CAIRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.3.2011 A CARICO DEL CALCIATORE DI BARTOLOMEO ANDREA DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 8 DEL 28.10.2010
(Gara: AQUINO – CAIRA del 23.10.2010 – Campionato Jun. Prov. Frosinone)
La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società CAIRA pone in evidenza una serie di circostanze, quale i numerose interventi del calciatore DI BARTOLOMEO ANDREA per sedare piccoli diverbi tra i propri compagni, il che ha certamente ingannato il direttore di gara che lo ha considerato come calciatore particolarmente agitato. Anche all’atto dell’espulsione del proprio capitano il DI BARTOLOMEO ha protestato in maniera vibrante tanto da essere espulso. La ricorrente esclude in modo categorico che il citato calciatore abbia spinto l’arbitro, il che può essere testimoniato dagli altri atleti presenti in campo. In virtù di tutto ciò chiede la ricorrente una rivisitazione della sanzione.
Questa Commissione Disciplinare, dopo aver esaminato gli atti, ci tiene a precisare che l’arbitro ha riportato i fatti in modo difforme e che quindi, come recita l’art. 35 del C.G.S. in tali casi il referto arbitrale è da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova.
Rilevato pertanto che dal rapporto di gara si evince senza ombra di dubbio che il gesto del DI BARTOLOMEO ( spingeva con forza l’arbitro fino a farlo retrocedere di qualche passo ) è stato equamente sanzionato dal Giudice Sportivo di prime cure e che pertanto non sono neppure parzialmente assumibili le doglianze della ricorrente;
questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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