COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 10/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LUPA FRASCATI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE POCHESCI SANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.U. N. 96 DEL 27.1.2011 (Gara: CALCIO SORA – LUPA FRASCATI del 23.1.2011 – Campionato Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 10/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LUPA FRASCATI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE POCHESCI SANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.U. N. 96 DEL 27.1.2011 (Gara: CALCIO SORA – LUPA FRASCATI del 23.1.2011 – Campionato Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe Esaminati gli atti ufficiali, ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; Ritenuto preliminarmente che il comportamento dell’allenatore POCHESCI dopo l’allontanamento dal campo non è stato ispirato dalla necessaria avvedutezza e prudenza che in una situazione ambientale particolarmente eccitata, avrebbe consigliato di astenersi da gesti e reazioni ironiche ed irridenti che obiettivamente possono aver contribuito ad esasperare gli animi soprattutto nei sostenitori della squadra di casa che erano già dediti a comportamenti gravemente violenti nei confronti di cose e persone. Ritenuto per contro che l’allenatore POCHESCI è stato aggredito senza alcuna motivazione da uno sconosciuto penetrato sul terreno di gioco alla fine del I tempo e nella specie ha messo in atto un comportamento che alla commissione non è apparso trasmodare i limiti della difesa legittima stante le circostanze di luogo e di fatto. Ritenuto, altresì, che il comportamento dei tifosi del SORA, che per un lungo periodo di tempo, hanno rivolto all’allenatore POCHESCI che si trovava in tribuna in quanto allontanato dal terreno di gioco, cori gravemente insultanti nei confronti di familiari costituisce obiettivamente una gravissima provocazione assolutamente deprecabile ed avulsa dal contesto sportivo. Considerato quindi che la sanzione deve essere ridimensionata alla luce della parziale esimente costituita dalla provocazioni reiterate subite; DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione dall’11.3.2011 al 22..2.2011. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it