F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Aprile 2011 5) RICORSO DELL’A.A. ATLETICO ROMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 30.9.2011 INFLITTA AL SIG. CIACCIA DAVIDE INFLITTA SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/FOLIGNO DEL 7.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV dell’8.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Aprile 2011
5) RICORSO DELL’A.A. ATLETICO ROMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 30.9.2011 INFLITTA AL SIG. CIACCIA DAVIDE INFLITTA SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/FOLIGNO DEL 7.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV dell’8.2.2011)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 115/DIV dell’8.2.2011, ha inflitto al signor Davide Ciaccia la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30.9.2011, a seguito della gara Atletico Roma/Foligno del 7.2.2011. L’A.S. Atletico Roma FC ed i sigg.ri Mario Ciaccia e Davide Ciaccia in proprio hanno proposto reclamo avverso detta sanzione sostenendo, in particolare, che l’interessato, Amministratore Delegato della Società, si sarebbe lasciato andare a comportamenti un po’ eccessivi e sopra le righe, preso dalla foga del momento, ma non avrebbe mai cercato di aggredire il direttore di gara ed evidenziando che comportamenti simili ed anche più gravi sarebbero stati in precedenza sanzionati dal Giudice Sportivo con squalifiche di più lieve entità. I ricorrenti hanno chiesto, in via principale, la riduzione dell’inibizione a 3 mesi, con scadenza in data 8.5.2011, ovvero, in via subordinata, la riduzione nei termini ritenuti di giustizia. L’inibizione al signor Davide Ciaccia sino a tutto il 30.9.2011 è stata inflitta “perché al termine della gara si introduceva indebitamente ed in maniera violenta nello spogliatoio dell’arbitro e dopo avergli rivolto reiterate frasi offensive e minacciose tentava di aggredirlo allungando le braccia, impedito nel suo intento soltanto per l’intervento di addetti federali che ne impedivano il contatto; questi ultimi venivano a loro volta spinti e insultati dal medesimo”. La descrizione dell’accaduto è riportata nel rapporto dell’arbitro, nel rapporto del commissario di campo e nella relazione del collaboratore della Procura Federale. Dal rapporto dell’arbitro, emerge che a pochi minuti dalla fine della gara alcune persone, tra cui il signor Davide Ciaccia, sono entrate nello spogliatoio aprendo la porta in maniera violenta e, per quanto attiene al ricorrente, l’arbitro ha specificato che egli “allungava le braccia tentando di colpirmi”, ma, essendosi frapposto il collaboratore della Procura Federale e l’addetto della Lega, il contatto era evitato. Dal rapporto dell’arbitro, emerge ancora che la situazione si è prolungata per almeno 6 minuti nei quali i soggetti della Società ospitante entrati nello spogliatoio continuavano ad urlare parolacce e lasciavano lo spogliatoio “calciando sedie e sbattendo violentemente pugni sulla porta”. Nel rapporto del Commissario di campo, è indicato che “a fine gara, Mario e Davide Ciaccia, insieme al dirigente Appetiti hanno fatto ingresso violentemente nello spogliatoio dell’arbitro tentando di aggredirlo” e che “sono stati fermati a pochi centimetri dall’arbitro al quale hanno rivolto frasi offensive” per circa 3 o 4 minuti. La relazione del collaboratore della Procura Federale, inoltre, premesso che immediatamente dopo l’ingresso della terna arbitrale nella stanza dello spogliatoio riservata ai direttori di gara entrava un gruppo di dirigenti di 4/5 persone dell’Atletico Roma che creava una situazione di estrema confusione e tensione all’interno dello stesso spogliatoio, ha fatto presente che interveniva “anche il Ciaccia Davide (A.D. dell’Atletico Roma), il quale inizialmente tratteneva il fratello ma arrivato vicino all’arbitro tentava di mettergli le mani addosso inveendo con frasi tipo ‘incompetenti voglio vedere se vi comportavate così anche con la Nocerina’”. La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere nella parte in cui è stata chiesta la riduzione della sanzione nei termini ritenuti di giustizia, con fissazione del dies ad quem dell’inibizione a tutto il 30.6.2011. La condotta di cui si è reso responsabile il signor Davide Ciaccia, infatti, non sembra sostanzialmente discostarsi, quanto alla sua gravità, da quella tenuta dal fratello Mario, Presidente della Società, che è stata sanzionata con l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito federale a tutto il 30.6.2011. In particolare, nel rapporto del commissario di campo l’atteggiamento dei sigg.ri Mario e Davide Ciaccia è stato accomunato, mentre, nella relazione del collaboratore della Procura Federale, pur essendo stati disgiunti i comportamenti dei singoli, non è possibile apprezzare una maggiore gravità della condotta di Davide Ciaccia, il quale “tentava di mettergli le mani addosso”, rispetto a quello del fratello, che “si scagliava contro l’arbitro e a fatica lo scrivente ed alcuni dei sopradetti dirigenti riuscivano a frapporsi nel tentativo di evitare il contatto”, così come nel rapporto dell’arbitro non è dato cogliere una sensibile differenza tra il comportamento del signor Mario Ciaccia che, a prescindere dalle espressioni ingiuriose, “puntandomi il dito contro mi spingeva facendomi arretrare di un passo” e quello del signor Davide Ciaccia che “allungava le braccia tentando di colpirmi”. In definitiva, la Corte ritiene equo ridurre la sanzione inflitta al ricorrente e determinare la stessa in misura corrispondente a quella inflitta al signor Mario Ciaccia. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.A. Atletico Roma F.C. di Roma, riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al signor Davide Ciaccia a tutto il 30.6.2011 Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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