F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 11 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 23 Marzo 2011 1) RICORSO DELL’A.S.D. CASINÒ DI VENEZIA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VERONA CALCIO A 5/VENEZIA CALCIO A 5 DEL 20.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 214 del 1.12.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 11 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 23 Marzo 2011
1) RICORSO DELL’A.S.D. CASINÒ DI VENEZIA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VERONA CALCIO A 5/VENEZIA CALCIO A 5 DEL 20.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 214 del 1.12.2010)
All'esito della gara Verona/Casinò di Venezia disputata il 20.11.2010 per il Campionato di Calcio a 5 - Serie A2, il sodalizio ospitato ricorreva al competente Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque denunciando l'irregolarità della stessa, a suo dire viziata dalla partecipazione, nelle fila dell'avversaria, del calciatore Dos Santos Da Silva Carlos Augusto, di nazionalità brasiliana, in posizione non regolare di tesseramento in quanto il suo permesso di soggiorno in Italia era stato rilasciato dalla Questura di una città - Siracusa - diversa da quelle prescritte dall'art. 40, comma 11, n. 1, lett. d) N.O.I.F. (comune sede della società di appartenenza, altro comune della stessa provincia o di provincia limitrofa) e chiedendo pertanto di avere partita vinta. L'organo adito, accertato che il tesseramento del calciatore summentovato, prima revocato, il 19.10.2010, per le ragioni segnalate dall'attuale ricorrente, era stato, successivamente con provvedimento del 26.10.2010, ritenuto valido con decorrenza 1.10.2010 sulla base di un'informativa della Questura di Verona che attestava come, per la normativa vigente (T.U. 286/98) il permesso di soggiorno, ovunque concesso, avesse validità su tutto il territorio dello Stato, rigettava il reclamo (Com. Uff. n. 214 dell'1.12.2010). Tale pronuncia veniva impugnata dall'A.S.D. Casinò di Venezia che insisteva nelle sue tesi e nelle sue richieste; questa Corte, ritenuto che la competenza funzionale a decidere sul tesseramento in contestazione appartenesse, per dettato regolamentare, alla Commissione Tesseramenti, con ordinanza emessa all'udienza del 14.1.2011, sospendeva il giudizio rimettendo gli atti a detto organo per le sue determinazioni. Con delibera resa nota sul Com. Uff. n. 170/D del 27.1.2011, il giudice investito della questione risolveva il contrasto normativo apparentemente esistente fra ilo regolamento federale e la legislazione statale in favore di quest'ultima dichiarando valido il tesseramento del Dos Santos Da Silva in favore dell'A.S.D. Verona Calcio a 5 a far data dall'1.10.2010. La decisione, non impugnata, costituisce giudicato e comporta, di conseguenza, inevitabilmente il rigetto del reclamo. Una volta stabilito, infatti, che l'impiego del calciatore brasiliano nella gara, oggetto della controversia in esame, fu del tutto legittimo, viene a cadere ogni doglianza della reclamante cui deve anche farsi carico della tassa . Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Casinò di Venezia Calcio a 5 di Venezia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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