F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 13 Settembre 2010 3) RICORSO DEL GENOA CRIKET AND FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 40.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA JUVENTUS/GENOA DEL 14.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 211 del 22.2.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 13 Settembre 2010
3) RICORSO DEL GENOA CRIKET AND FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 40.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA JUVENTUS/GENOA DEL 14.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 211 del 22.2.2010)
Con rituale reclamo la società Genoa Cricket F.C. S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 211 del 22.2.2010) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti le ha comminato la sanzione dell'ammenda di € 40.000,00, con diffida, per le condotte violente commesse dai suoi sostenitori nel corso della gara Juventus/Genoa del 14.2.2010. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito l'insussistenza degli addebiti formulati rilevando che i suoi sostenitori avevano reagito a provocazioni da parte degli avversari. Ha, altresì, eccepito l'inapplicabilità del sistema sanzionatorio operato dal Giudice Sportivo con richiamo all' art. 14, nn. 1 – 2 – 5 C.G.S., pur con le attenuanti, non adeguatamente valorizzate, ex art. 13, n. 1, lettere a) e b) C.G.S.. Rilevando, inoltre, che alcuna responsabilità avrebbe potuto esserle addebitata per comportamenti dei suoi sostenitori “in campo avverso” esclusa proprio in virtù del dettato di cui al citato art. 14, comma 1, C.G.S. residuando a fini sanzionatori, esclusivamente, il precetto normativo previsto dall'art. 4, comma 3, C.G.S.. Dolendosi, infine, della sperequazione della sanzione comminatale ove rapportata con altri
episodi di condotte violente per le quali altre Società di Serie “A” sono state sanzionate per fatti di egual natura commessi dai propri sostenitori. Concludendo, infine, per la riduzione dell'ammenda con diffida irrogata dal Giudice Sportivo. Alla seduta del 12.3.2010, fissata davanti alla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti. Osserva questa C.G.F. che, pur condividendo l'erroneità del richiamo fatto dal Giudice Sportivo all'art. 14, nn. 1 – 2 – 5 C.G.S., applicabile alle gare disputate sul proprio campo, piuttosto che al dettato normativo di cui all'art. 4, n. 3 C.G.S., il reclamo è infondato nel merito e deve essere rigettato. Nessun dubbio, infatti, sussiste circa la reiterazione delle condotte violente poste in essere dai sostenitori della società reclamante, ampiamente documentate anche attraverso le informative trasmesse dalla Procura Federale al Giudice Sportivo in conseguenza delle annotazioni inviate dal Ministero dell'Interno e dalla Questura di Torino, al cui contenuto questa C.G.F. si riporta per brevità. Degna di particolare rilievo è, peraltro, l'informativa 18.2.2010 inviata dalla citata Questura alla Procura Federale, dalla quale si evince che nel corso di una carica di alleggerimento, resasi necessaria per allontanare dai cancelli divisori i sostenitori genoani, un dipendente della Polizia di Stato è stato attinto, senza dubbio lanciato da uno di detti sostenitori, da un artificio pirotecnico (tipo fumogeno) che gli ha determinato ustioni di 2° e 3° grado al torace, giudicate guaribili in giorni 40. La gravità e pericolosità del gesto, in una alle condotte violente, in precedenza poste in essere dai sostenitori genoani, danno conto della congruità della sanzione disciplinare irrogata dal Giudice Sportivo e dalla quale questa C.G.F. non intende discostarsi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Genoa Cricket and Football Club di Genova e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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