F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65 del 10.03.2011 (69) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE POSTIGLIONE (all’epoca dei fatti Presidente della Società Potenza Sport Club Srl), ANTONIO DE ANGELIS (all’epoca dei fatti tesserato quale calciatore per la Società AS Anastasio Salvatore), PASQUALE GIUZIO (all’epoca dei fatti dirigente collaboratore della Società Potenza Sport Club Srl), ANTONIO LOPIANO (all’epoca dei fatti dirigente collaboratore della Società Potenza Sport Club Srl), DANILO PAGNI (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società Gallipoli Srl), LUCA EVANGELISTI (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società AC Martina Srl) E DELLE SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB Srl, AS ANASTASIO SALVATORE, AC MARTINA Srl, GALLIPOLI Srl e SALERNITANA CALCIO 1919 Srl (nota n. 933/532pf09-10/SP/AM/ma del 9.8.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65 del 10.03.2011 (69) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE POSTIGLIONE (all’epoca dei fatti Presidente della Società Potenza Sport Club Srl), ANTONIO DE ANGELIS (all’epoca dei fatti tesserato quale calciatore per la Società AS Anastasio Salvatore), PASQUALE GIUZIO (all’epoca dei fatti dirigente collaboratore della Società Potenza Sport Club Srl), ANTONIO LOPIANO (all’epoca dei fatti dirigente collaboratore della Società Potenza Sport Club Srl), DANILO PAGNI (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società Gallipoli Srl), LUCA EVANGELISTI (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società AC Martina Srl) E DELLE SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB Srl, AS ANASTASIO SALVATORE, AC MARTINA Srl, GALLIPOLI Srl e SALERNITANA CALCIO 1919 Srl (nota n. 933/532pf09-10/SP/AM/ma del 9.8.2010). Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: ● il Sig. Giuseppe Postiglione, all’epoca dei fatti, Presidente della Società Potenza Sport Club Srl; ● il Sig. Antonio De Angelis, all’epoca dei fatti, tesserato quale calciatore per la AS “Anastasio Salvatore”; ● il Sig. Pasquale Giuzio, all’epoca dei fatti, dirigente con potere di firma della Società Potenza Sport Club Srl; ● il Sig. Antonio Lopiano, all’epoca dei fatti, dirigente collaboratore del Potenza Sport Club Srl; ● il Sig. Danilo Pagni, all’epoca dei fatti, Direttore sportivo collaboratore del Gallipoli; ● il Sig. Luca Evangelisti, all’epoca dei fatti, Direttore sportivo collaboratore della Società AC Martina Srl; ● la Società Potenza Sport Club Srl (matr. 690373); ● la Società AS Anastasio Salvatore (codice 690414); ● la Società AC Martina; ● la Società Gallipoli; ● la Società Salernitana Calcio 1919; Per rispondere, Postiglione Giuseppe, della violazione degli artt. 1, comma 1, 7, comma 1, e 9, comma 1, del CGS, anche in concorso con i tesserati Giuzio, De Angelis e Lopiano, nel corso della stagione sportiva 2007/2008, per aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Potenza – Gallipoli del 6.4.2008, di cui si è reso promotore e gestore, avanzando, prima, una proposta a tale scopo finalizzata a Pagni Danilo e, quindi, ponendo in essere le condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara suddetta, come specificamente descritto nel deferimento, con l’aggravante dell’effettiva alterazione e del conseguimento del vantaggio; De Angelis Antonio della violazione degli artt. 1, comma 1, 7, comma 1, e 9, comma 1, del CGS per avere, anche in concorso con i tesserati Postiglione, Giuzio e Lopiano, nel corso della stagione sportiva 2007/2008, compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Potenza – Gallipoli del 6.4.2008, con l’aggravante dell’effettiva alterazione e del conseguimento del vantaggio, come specificamente descritto nel deferimento; Giuzio Pasquale della violazione degli artt. 1, comma 1, 7, comma 1, e 9, comma 1, del CGS anche in concorso con i tesserati Postiglione, De Angelis e Lopiano, nel corso della stagione sportiva 2007/2008, compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Potenza – Gallipoli del 6.4.2008, con l’aggravante dell’effettiva alterazione e del conseguimento del vantaggio; Lopiano Antonio, della violazione degli artt. 1, comma 1,7, comma 1, e 9, comma 1, del CGS per avere, anche in concorso con i tesserati Postiglione, Giuzio e De Angelis, nel corso della stagione sportiva 2007/2008, compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Potenza – Gallipoli del 6.4.2008, con l’aggravante dell’effettiva alterazione e del conseguimento del vantaggio, come specificamente descritto nel deferimento; Pagni Danilo della violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS per avere omesso di informare, senza indugio, la Procura Federale della FIGC degli atti compiuti dal Postiglione al fine di alterare lo svolgimento e il risultato della gara Potenza – Gallipoli del 6.4.2008, come specificamente descritto nel deferimento; Evangelisti Luca della violazione degli artt. 1, comma 1, e 7, comma 1, del CGS per avere, nel corso della stagione sportiva 2007/2008, compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Potenza – Salernitana del 20.4.2008, assicurando alla Salernitana un vantaggio in classifica, con l’aggravante dell’effettiva alterazione e del conseguimento del vantaggio, come specificamente descritto nel deferimento; la Società Potenza Sport Club Srl (matr. 690373) della violazione dell’art. 4, comma 1 e 2, CGS, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per quanto ascritto ai propri tesserati; la Società AS Anastasio Salvatore (codice 690414) della violazione dell’art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascritto al proprio tesserato; la Società Martina della violazione dell’art. 4, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascritto al proprio tesserato; la Società Salernitana Calcio 1919 della violazione dell’art. 4, comma 5, del CGS, a titolo di responsabilità presunta degli illeciti sportivi commessi a proprio vantaggio da persona ad essa estranea, ovvero Evangelisti Luca. I difensori dei deferiti Potenza Sport Club, Pasquale Giuzio, Giuseppe Postiglione, AS Anastasio Salvatore, Luca Evangelisti, Salernitana Calcio 1919 hanno fatto pervenire memorie difensive. All’inizio della riunione odierna il Signor Danilo Pagni, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Danilo Pagni, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Signor Danilo Pagni, sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a mesi 3 (tre);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” Il procedimento è proseguito per gli altri deferiti. Alla riunione del 20.1.2011 il Procuratore Federale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: riconosciuto il vincolo della continuazione con la sanzione già irrogata, ulteriori anni 2 (due) di inibizione per Giuseppe Postiglione, anni 3 (tre) di inibizione e € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda per Pasquale Giuzio, anni 1 (uno) di inibizione ciascuno per Antonio De Angelis e per Antonio Lo Piano, anni 4 (quattro) per Luca Evangelisti; riconosciuto il vincolo della continuazione con la sanzione già irrogata, punti 7 (sette) di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società Potenza Sport Club, ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società AS Anastasio Salvatore, ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) per la Società Martina, non luogo a provvedere in seguito alla revoca dell’affiliazione alla FIGC per la Società Gallipoli, riconosciuto il vincolo della continuazione con la sanzione già irrogata, ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società Salernitana Calcio 1919. I difensori dei deferiti Potenza Sport Club, Postiglione Giuseppe, Pasquale Giuzio, Evangelisti Luca, AS Anastasio Salvatore e Salernitana Calcio 1919 hanno chiesto il proscioglimento dei loro assistiti. Il difensore della Salernitana Calcio 1919 ha eccepito il divieto di bis in idem rispetto alla sanzione inflitta con la decisione19-24 marzo 2010 della Corte di Giustizia Federale. Il deferito Postiglione Giuseppe ha reso spontanee dichiarazioni con le quali ha ribadito la propria estraneità agli illeciti contestati. Nessuno è comparso per De Angelis, Lo Piano e AC Martina Srl. Preliminarmente va ribadito che principi e norme processuali del procedimento penale non possono essere trasferiti sic et simpliciter nel processo sportivo regolato dalle norme proprie dell’Ordinamento sportivo. Come criterio generale di giudizio va altresì premesso che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dai deferiti Lopiano e De Angelis vanno valutate non tanto in base a generiche ed opinabili considerazioni sulla moralità dei dichiaranti quanto in relazione all’esistenza di riscontri intrinseci ed estrinseci. Come ulteriore premessa di metodo questa C.D.N. intende ribadire l’inconferenza nel presente procedimento disciplinare di fatti e circostanze dedotti dalle difese dei deferiti che non sono oggetto di contestazione e che riguardano solo ordinamenti diversi da quello sportivo. Per quanto attiene la gara Potenza Salernitana, con decisione 19/3/2010 pubblicata sul C.U. 203/CGF la Corte di Giustizia Federale ha ritenuto “pienamente integrata la prova della commissione dell’illecito contestatogli da parte del Postiglione e la conseguente riferibilità di esso a titolo di responsabilità diretta alla Società da lui rappresentata”. Secondo la C.G.F. “la condotta illecita del Postiglione era potenzialmente rivolta alla attribuzione alla Salernitana di un vantaggio ingiusto, ma lo stesso fu (…..) concretamente ottenuto attraverso un’indebita vittoria sul campo. Tale vantaggioso risultato (….) spezza ogni possibile incertezza circa la piena soddisfazione del criterio del “cui prodest”, come di quello applicabile nel caso di responsabilità presunta”. In tale decisione la C.G.F. ha ritenuto pienamente provato la responsabilità del Postiglione anche perché ”il passaggio di denaro dalle mani di Evangelisti a quelle di Postiglione, per le sue caratteristiche logiche e cronologiche, che obiettivamente lo collegano alla gara, fornisce un sicuro indice del pieno inserimento della gara Potenza-Salernitana in un circuito di arricchimenti illeciti, che sicuramente avrebbe potuto trarre alimento e giovamento dall’alterazione del risultato della gara stessa”. In tale ambito sono state valutate le posizioni del Postiglione, del Potenza e della Salernitana, quest’ultima sanzionata a titolo di responsabilità presunta. La decisione della C.G.F., ovviamente non fa stato nei confronti dell’Evangelisti che a quel giudizio non ha partecipato e, quindi, non ha potuto difendersi. Altrettanto ovviamente però non si può non tener conto di fatti storici definitivamente accertati dal massimo organo di Giustizia della Federazione. In particolare deve ritenersi definitivamente accertato il compimento di un illecito sportivo per la gara Potenza - Salernitana del 20.4.2008. Dagli atti del presente giudizio emerge con assoluta certezza che nell’ambito di tale illecito sia stato proprio l’Evangelisti a consegnare al Postiglione la somma di € 150.000,00 (€ centocinquantamila/00) e quindi a far da tramite con questi al fine di alterare il risultato della partita. Le dichiarazioni del Lopiano e del De Angelis sul punto, al di là di trascurabili differenze, sono circostanziate, univoche e concordanti. Le piccole discrasie su elementi di contorno provano solo che tra i due non vi fu un previo accordo a scopo calunnioso. Inoltre le dichiarazioni accusatorie dei due trovano riscontro dallo stesso Evangelisti, che ha ammesso che l’incontro effettivamente vi fu, nonché dalle intercettazioni telefoniche che provano i preparativi dell’incontro tra Postiglione e Evangelisti esattamente nel luogo indicato dei due dichiaranti. Ricordiamo infine un altro passaggio della decisione della C.G.F. secondo la quale “Ancora più significativa è la circostanza che i nuovi elementi probatori presi a mutuo dalle indagini penali hanno focalizzato l’attenzione degli inquirenti sulla effettiva verificazione di un incontro tra Postiglione ed Evangelisti al termine del quale fu consegnata dal secondo al primo una rilevantissima somma di denaro di cui non è stata dagli interessati fornita giustificazione alcuna, che del tutto verosimilmente fini con il costituire la provvista per una sua frazionata utilizzazione a favore dei calciatori precedentemente identificati (cui fu, in effetti, consegnata solo pochi giorni dopo la ricezione della somma stessa). E che l’incontro si sia effettivamente verificato non è solo provato dalle dichiarazioni di due delle persone che ne videro, sia pure a breve distanza, l’effettuazione e ne percepirono uditivamente le fasi organizzative: tale prova è integrata dall’intercettazione telefonica che testimonia dei preparativi dell’incontro tra Evangelisti e Postiglione, esattamente nel medesimo luogo indicato nelle (allora ignare delle intercettazioni stesse) dichiarazioni di Lopiano e De Angelis”. Si deve pertanto pervenire alla conclusione della piena responsabilità dell’Evangelisti per i fatti a lui contestati. La sanzione richiesta dalla Procura Federale appare congrua, tenuto conto della sussistenza della contestata aggravante dell’effettiva alterazione e del conseguimento del vantaggio. Di tali fatti la Società AC Martina deve rispondere per responsabilità oggettiva. Ai sensi dell’art. 7, comma 4, la sanzione minima edittale è quella della penalizzazione in classifica che questa C.D.N. quantifica in 1 (uno) punto. La Società Martina, pur essendo ancora affiliata, non risulta iscritta per la corrente stagione ad alcun campionato. Pertanto la sanzione dovrà essere scontata nel primo campionato al quale la Società sarà iscritta. L’accertamento delle suddette responsabilità non può comportare una ulteriore sanzione a carico della Società Salernitana che per i medesimi fatti è stata già punita a titolo di responsabilità presunta. Il fatto che sia emersa l’identità dell’autore dei fatti non realizza un fatto disciplinarmente diverso da quelle per il quale la Salernitana è già stata giudicata. Per quanto attiene la gara Potenza - Gallipoli deve ritenersi provato l’illecito sportivo portato avanti, senza successo, dal Postiglione per il tramite del Pagni, che ha patteggiato la sanzione per quanto a lui addebitato. Sul punto le dichiarazioni di De Angelis e quelle, de relato di Lopiano, sono riscontrate dalle timide ammissioni del Pagni sul contenuto dell’incontro che effettivamente avvenne con il Postiglione e dai gravi incidenti che scaturirono dalla mancata accettazione del patto illecito da parte dei dirigenti del Gallipoli, prima, durante e dopo la partita con il Gallipoli. Tali gravi incidenti, però, non possono essere qualificati come un ulteriore illecito sportivo mancando agli atti la prova piena e rassicurante della sussistenza del dolo specifico di alterare lo svolgimento o il risultato della gara, elemento soggettivo richiesto dall’art. 7, comma 1, CGS. Gli incidenti, ai quali hanno certamente partecipato Postiglione, De Angelis, Lopiano e Giuzio devono essere qualificati come violazione dell’art. 1, comma 1, CGS. Per la responsabilità oggettiva in tali fatti la Società Potenza è stata già sanzionata dal G.S. (vedi C.U. 167/C dell’8.4.2008). Deve essere invece ancora sanzionata per responsabilità diretta per i fatti addebitati al Postiglione. La responsabilità degli incolpati emerge con chiarezza dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di Lopiano e De Angelis, dalle approfondite indagini compiute dalla Polizia con le relative fotografie (vedi rapporto DIGOS Questura di Potenza), dalle intercettazioni telefoniche in atti ed in particolare dalla telefonata intercorsa tra il Postiglione ed un suo amico giornalista citata nel deferimento. Per il De Angelis ed il Lopiano deve essere applicato l’art. 24 del CGS. Le Società Anastasio Salvatore risponde per responsabilità oggettiva dei fatti addebitati al De Angelis mentre per il Gallipoli deve essere pronunciato non luogo a provvedere in seguito alla revoca dell’affiliazione. Per tutti sanzioni congrue appaiono quindi quelle di cui al dispositivo, anche in ragione della evidente correlazione con i fatti già giudicati con la decisione 19.3.2010 della C.G.F. e delle sanzioni ivi già inflitte al Postiglione ed alla Società Potenza . P.Q.M. Dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre) al Sig. Danilo Pagni; dichiara non doversi procedere nei confronti della Società Salernitana Calcio 1919; dichiara non luogo a provvedere nei confronti della Società Gallipoli Calcio; proscioglie Postiglione Giuseppe, Lopiano Antonio, De Angelis Antonio, Giuzio Pasquale limitatamente all’ipotesi di violazione dell’art. 7, comma 1, CGS per i fatti del 6.4.2008; ritenuta la sussistenza per tali fatti della sola violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, dichiara la responsabilità dei deferiti per tutte le altre violazioni contestate ed applica loro le seguenti sanzioni: Evangelisti Luca anni 4 (quattro) di inibizione; Postiglione Giuseppe anni 3 (tre) e mesi 8 (otto) di inibizione; Giuzio Pasquale mesi 6 (sei) di inibizione; De Angelis Antonio mesi 3 (tre) di squalifica; Lopiano Antonio mesi 3 (tre) di inibizione; Società Potenza punti 2 (due) di penalizzazione in classifica generale, da scontare nella corrente stagione sportiva e € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda; Società Martina punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica generale, da scontare nel primo campionato al quale la Società verrà iscritta; Società Anastasio Salvatore € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda.
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