F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66 del 14.03.2011 (324) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRESCENZIO CRESCENZI (Presidente della Società AC Sangiustese Srl), Società AC SANGIUSTESE Srl ▪ (Nota N°. 5531/228 pf10-11/AM/ma del 14.2.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66 del 14.03.2011
(324) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRESCENZIO CRESCENZI (Presidente della Società AC Sangiustese Srl), Società AC SANGIUSTESE Srl ▪ (Nota N°. 5531/228 pf10-11/AM/ma del 14.2.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti, ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di anni 1 (uno) nei confronti di Crescenzo Crescenzi e della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica generale, da scontare nella corrente
stagione sportiva, oltre alla ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) in danno della AC Sangiustese Srl, nonché il difensore dei deferiti, il quale si è riportato alle memorie depositate nei termini e ha concluso per il proscioglimento o in subordine per l’applicazione di una sanzione minima, osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Crescenzo Crescenzi, Presidente della AC Sangiustese Srl, e quest’ultima Società (di seguito detta la “Società”) per rispondere, rispettivamente: ▪ il Signor Crescenzi, della violazione del’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 8, commi 2 e 4, del CGS, in riferimento alle disposizioni di cui al C.U. N°. 117 del 25 maggio 2010, pag.11, paragrafo 7 della lettera B, per aver posto in atto un comportamento diretto a eludere la normativa federale in tema gestionale ed economica, mediante il deposito presso la Lega di una fidejussione non verifica e, pertanto, non avente i requisiti richiesti dalla norma federale, al fine di conseguire l’iscrizione al campionato di seconda Divisione per la stagione 2010-1011; ▪ la Società, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze ascritte al Signor Crescenzi risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che in data 30 giugno 2010 veniva depositata presso la Lega Italiana Calcio Professionistico una garanzia bancaria “a prima richiesta” per € 200.000,00 (€ duecentomila/00) rilasciata dalla “Credit Suisse”, al fine di conseguire l’ammissione della AC Sangiustese al campionato di Seconda Divisione per la stagione 2010/2011 e che, all’esito degli accertamenti di rito svolti dagli Uffici della Lega, emergeva che la cennata garanzia non era riferibile al citato istituto bancario, sicché il documento era da considerarsi falso. Gli incolpati sostengono di essere stati raggirati da soggetti non facenti parte della compagine societaria che, interessati al riguardo, avrebbero confezionato e consegnato loro il citato contratto di garanzia, assicurando che esso era conforme alla normativa di riferimento e ai regolamenti federali FIGC. Riferiscono e documentano, inoltre, di aver presentato atto di denuncia-querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, invocando la punizione dei responsabili per i reati di truffa e falso in scrittura privata, e chiedono di essere prosciolti dall’addebito in rubrica. La fattispecie in esame è contemplata dall’art. 8, punto 4, del CGS, ove si legge che “La Società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l’iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell’art. 18, comma 1”, ed è sufficiente ad integrare una precisa responsabilità disciplinare dei deferiti, visto che l’infrazione è sanzionata anche a titolo di colpa. A tutto voler concedere, infatti, dagli atti del procedimento non si evince che gli incolpati abbiano posto in essere tutti i doverosi e necessari uffici volti allo scrupoloso controllo dei rapporti negoziali che precedettero e seguirono l’emissione della garanzia, difetto questo attestato anche dall’assenza di un qualche pagamento a favore dell’istituto bancario. In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni:
▪ al Signor Crescenzo Crescenzi l’inibizione di mesi 3 (tre);
▪ alla AC Sangiustese Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) e l’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).
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