F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66 del 14.03.2011 (301) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: KRASSIMIR CHOMAKOV (calciatore già tesserato per la Società US Cremonese Spa, attualmente tesserato la Società ASD Zola Predosa), SANDRO TUROTTI (Direttore Generale della Società US Cremonese Spa), Società US CREMONESE Spa ▪ (N°. 5050/905 pf09- 10/AM/ma del 10.2.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66 del 14.03.2011 (301) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: KRASSIMIR CHOMAKOV (calciatore già tesserato per la Società US Cremonese Spa, attualmente tesserato la Società ASD Zola Predosa), SANDRO TUROTTI (Direttore Generale della Società US Cremonese Spa), Società US CREMONESE Spa ▪ (N°. 5050/905 pf09- 10/AM/ma del 10.2.2011). Con atto del 28 gennaio 2011, il Procuratore Vicario deferiva innanzi questa Commissione, il Sig. Krassimir Chomakov per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 30, IV comma, Statuto Federale, ed all’art. 94, II comma, delle NOIF, per aver fatto ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria nei confronti della Società US Cremonese, citando quale terzo pignorato anche la Lega Italiana Calcio Professionistico, senza preventiva autorizzazione del Consiglio Federale e, comunque, senza avere preventivamente notificato la sua iniziativa alla Lega di appartenenza, comportando la predetta violazione del vincolo di giustizia imposto ai tesserati dall’art. 30, IV comma, dello Statuto Federale, la sanzione ai sensi dell’art. 15 CGS della squalifica e dell’ammenda; ed il Sig. Turotti Sandro, in qualità di D.G. della US Cremonese Spa, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 91, comma 2, delle NOIF, ed in riferimento all’art. 16 dell’Accordo Collettivo per inosservanza delle disposizioni e atti federali, e dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, per avere tolto parte delle suddette somme dalla disponibilità del calciatore Chomakov, versando all’Erario le supposte ritenute fiscali, pari ad € 9.093,51 (€ novemilanovantatre/51), e, per avere lo stesso disatteso la decisione del Collegio Arbitrale, non provvedendo a reintegrare il calciatore negli allenamenti della prima squadra come stabilito; nonché la Società US Cremonese Spa per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Direttore Generale, dotato di ampi poteri di rappresentanza. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: ▪ mesi 6 (sei) di squalifica per Krassimir Chomakov; ▪ mesi 6 (sei) di inibizione per Sandro Turotti; ▪ ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00) per la Società US Cremonese Spa. Sono comparsi altresì i difensori delle parti deferite, i quali riportandosi alle memorie, depositate nei termini, hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni nelle stesse riportate. i motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue. Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati emerge pacificamente, che le norme imputate dalla Procura Federale a sostegno del deferimento sono state tutte violate, indistintamente dalle parti meglio indicate in epigrafe. Nessuna delle tesi difensive è meritevole dell’accoglimento da parte di questa Commissione. Infatti, la violazione posta in essere dal calciatore Chomakov è provata per tabulas, in quanto lo stesso ha intrapreso la fase esecutiva per il recupero parziale dei suoi crediti, innanzi l’ AAGG ordinaria, senza almeno notificare la predetta iniziativa alla propria Lega d’appartenenza. Lo stesso vale per il DG Sig. Turotti, il quale (anche volendo riconoscere la buona fede) ha sottratto dalla disponibilità del Sig. Chomakov la somma di € 9.093,51 (novemilanovantatre/51), versandola all’Erario, oltre a non provvedere a reintegrare il predetto calciatore negli allenamenti della prima squadra, così come stabilito e previsto dalla decisione del Collegio Arbitrale. La Società US Cremonese Spa è quindi chiamata a rispondere, per responsabilità diretta, esclusivamente per il comportamento del proprio tesserato Sig. Turotti Sandro. Sanzioni eque e proporzionate ai fatti contestati appaiono essere quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere le seguenti sanzioni: ▪ mesi 6 (sei) di squalifica per Krassimir Chomakov; ▪ mesi 6 (sei) di inibizione per Sandro Turotti; ▪ ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per la Società US Cremonese Spa.
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