F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66 del 14.03.2011 (310) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (Presidente della Società ACF Torino) Società ACF TORINO ▪ (nota N°. 5276/374pf10-11 del 7.2.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66 del 14.03.2011
(310) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (Presidente della Società ACF Torino) Società ACF TORINO ▪ (nota N°. 5276/374pf10-11 del 7.2.2011).
Il Deferimento Il Vice Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Roberto Salerno, Presidente e Legale rappresentante della ACF Torino (d’ora in avanti, anche detta l’ “Associazione” ovvero il “Torino”), e quest’ultima Associazione, per rispondere, rispettivamente:
● Il Sig. Roberto Salerno della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 1, comma 1, del CGS con riferimento a quanto prescritto dalla LND con il CU N°. 1 per la stagione sportiva 2008/09, pubblicato il giorno 1° luglio 2008, al paragrafo III, punto 14, pagina 39, per aver pattuito con l’allenatore dilettante di base Sig. Giuseppe Ferro Garel un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti nella disposizione citata per la conduzione tecnica della squadra disputante il Campionato Primavera;
● Il Torino, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna il Sig. Roberto Salerno e la Società ACF Torino hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Roberto Salerno e la Società ACF Torino hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS [“pena base per il Roberto Salerno, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 1 (uno); pena base per la Società ACF Torino, sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 400,00 (€ quattrocento)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno) a carico del Sig. Roberto Salerno e dell’ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00) a carico della Società ACF Torino; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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