F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66 del 14.03.2011 (328) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LORENZINO CARDINALI (nella sua qualità di Presidente della Società ASD Chevrolet Tre Colli ora ASD Tre Colli Ancona C/5) Società ASD TRE COLLI ANCONA C/5 ▪ (N°. 5523/1343pf09-10 del 14.2.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66 del 14.03.2011 (328) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LORENZINO CARDINALI (nella sua qualità di Presidente della Società ASD Chevrolet Tre Colli ora ASD Tre Colli Ancona C/5) Società ASD TRE COLLI ANCONA C/5 ▪ (N°. 5523/1343pf09-10 del 14.2.2011). La Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque, con nota del 15 marzo 2010 a firma del proprio Segretario, rendeva noto alla Procura Federale che la Società ASD Tre Colli Ancona C/5 non aveva ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici, resa il 9 febbraio 2010, di pagare al calciatore Alex Strapazzon la somma di € 10.800,00 (Euro diecimilaottocento/00). La Procura Federale, rilevato che il fatto era documentalmente provato e più precisamente che la Società aveva ricevuto la comunicazione della decisione il 13 febbraio 2010 e che essa aveva adempiuto alla obbligazione di pagamento in favore del calciatore solo in data 20 aprile successivo, con atto del 14 febbraio 2011 deferiva a questa Commissione Disciplinare il Sig. Cardinali Lorenzino, nella qualità di Presidente della Società ASD Tre Colli Ancona C/5 e la Società ASD Tre Colli Ancona C/5 per rispondere il primo della violazione degli artt. 1, comma 1, ed 8, commi 9 e 10, CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, la seconda della responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS stante l’addebito mosso al proprio Legale rappresentante. La Società ASD Tre Colli Ancona C/5 ha presentato controdeduzioni che non possono essere positivamente delibate, in quanto la decisione resa nella vicenda de qua dalla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti non è stata tempestivamente impugnata nel termine a ciò contemplato dall’articolo 94/ter, comma 1, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. ed è, anzi, attestato per tabulas che la Società ASD Tre Colli Ancona C/5 ha, finanche, eseguito tale decisione, la quale, pertanto, è, oltre che non più appellabile, anche inoppugnabile per quiescenza. In virtù di quanto considerato, alla riunione odierna, la Procura Federale ha chiesto infliggersi al Sig. Cardinali Lorenzino l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società ASD Tre Colli Ancona C/5 la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica generale, da scontarsi nella presente stagione sportiva, nonché l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00). Il deferimento è fondato. Ai sensi dell’art. 94/ter, comma 11, NOIF le decisioni della Commissione Accordi Economici, in caso di mancata impugnazione, devono essere eseguite entro gg. 30 dalla comunicazione della decisione alla parte obbligata. Nel caso in esame, è provato che la decisione di cui trattasi è stata ricevuta dalla Società in data 13 febbraio 2010 e che il pagamento in favore della calciatrice è avvenuto il 20 aprile successivo, così come è stato comunicato alla Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque ed alla Procura Federale dall’Avv. Eduardo Chiacchio (legale del Sig. Strapazzon) con propria nota del 20 aprile 2010, acquisita dalla Procura Federale con prot. n. 6371-1343pf/09-10 del 22 aprile 2010. Non può dubitarsi, pertanto, che l’obbligazione non è stata adempiuta nei termini di cui al richiamato art. 94 ter, comma 11, NOIF. Tuttavia, essendosi trattato di lieve ritardo nell’adempimento della obbligazione e considerato che, comunque, il pagamento è stato effettuato, si ritiene equo applicare ai deferiti la sanzione minima prevista ai commi 9 e 10 dell’art. 8 CGS, disattendendo in parte la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura. P.Q.M. infligge al Sig. Cardinali Lorenzino l’inibizione per mesi 6 (sei) ed alla Società ASD Tre Colli Ancona C/5 la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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