F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67 del 21.03.2011 (344) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO ANDREOLETTI (Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t. della Società UC Albinoleffe Srl), NICOLA BIGNOTTI (procuratore speciale e legale rappresentante p.t. della Società UC Albinoleffe Srl) MILVIA CARRARA (responsabile del controllo contabile della Società UC Albinoleffe Srl) Società UC ALBINOLEFFE Srl ▪ (nota N°. 6155/813pf10-11/SP/blp del 3.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67 del 21.03.2011 (344) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO ANDREOLETTI (Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t. della Società UC Albinoleffe Srl), NICOLA BIGNOTTI (procuratore speciale e legale rappresentante p.t. della Società UC Albinoleffe Srl) MILVIA CARRARA (responsabile del controllo contabile della Società UC Albinoleffe Srl) Società UC ALBINOLEFFE Srl ▪ (nota N°. 6155/813pf10-11/SP/blp del 3.3.2011). A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 07/02/2011, dalla Co.Vi.So.C., il Procuratore Federale ha rilevato, a carico della Società sportiva UC Albinoleffe Srl, la responsabilità disciplinare per mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett B), paragrafo VII, NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS e all'art. 90, comma 2, NOIF. Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi dell'indicata compagine societaria, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, CGS) per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all'atto di deferimento), in particolare, al Sig. Gianfranco Andreoletti, al Sig. Nicola Bignotti e alla Sig.ra Milvia Carrara, rispettivamente, Presidente del C.d.A. (e legale rappresentante pro-tempore), Procuratore speciale (e legale rappresentante pro-tempore) e responsabile del controllo contabile della richiamata Società sportiva, tutti parimenti sottoposti a procedimento disciplinare. Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire, congiuntamente, propria memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Di Leginio, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: ▪ mesi 5 (cinque) di inibizione nei riguardi del Sig. Gianfranco Andreoletti; ▪ mesi 3 (tre) di inibizione nei riguardi del Sig. Nicola Bignotti; ▪ mesi 3 (tre) di inibizione nei riguardi della Sig.ra Milvia Carrara; ▪ punti 1 (uno) di penalizzazione e € 8.000,00 (€ ottomila/00) di ammenda nei riguardi dell'UC Albinoleffe Srl. La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte al Sig. Andreoletti, al Sig. Bignotti, nonché alla Sig.ra Carrara e, per essi, all'UC Albinoleffe Srl, non sussistono. Al riguardo, come peraltro già osservato da questa Commissione disciplinare nazionale relativamente ad altre fattispecie di natura analoga, assume carattere dirimente la fondamentale circostanza in base alla quale, ai fini degli adempimenti fiscali connessi al versamento delle ritenute Irpef per l'anno 2010 (oltre che dei contributi previdenziali, delle liquidazioni e dei versamenti IVA), il termine perentoriamente stabilito dalla normativa tributaria generale é quello del giorno 16 di ciascun mese, termine statuale. Trattandosi peraltro di prima applicazione della normativa in esame, la condotta della Società deferita, che ha ritenuto di adeguarsi al termine di legge nella convinzione di rispettare in tal modo anche i termini imposti dalla normativa federale, configura l’errore scusabile che, avuto particolare riguardo al caso di specie, elide in radice la responsabilità disciplinare ascritta ai deferiti, anche con riferimento all’asserita dichiarazione mendace. Invero, la predetta dichiarazione, valutata nel contesto e alla luce dei termini e delle modalità (meglio descritte in seno alla memoria difensiva) che hanno contraddistinto l’effettuazione del pagamento de quo da parte della compagine societaria deferita, si rivela tale da non ingenerare la comminatoria di alcuna sanzione disciplinare nei riguardi del Sig. Andreoletti. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.
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