F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67 del 21.03.2011 (345) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO VELTRONI (Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) Società US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl ▪ (nota N°. 6154/816pf10-11/SP/blp del 3.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67 del 21.03.2011 (345) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO VELTRONI (Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) Società US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl ▪ (nota N°. 6154/816pf10-11/SP/blp del 3.3.2011). A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 07/02/2011, dalla Co.Vi.So.C., il Procuratore Federale ha rilevato a carico della Società sportiva US Alessandria Calcio 1912 Srl la responsabilità disciplinare per mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett C), paragrafo V, NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS e all'art. 90, comma 2, NOIF. Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi dell'indicata compagine societaria, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, CGS) per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all'atto di deferimento), in particolare, al Sig. Giorgio Veltroni, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della richiamata Società sportiva, parimenti sottoposto a procedimento disciplinare. Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, per i deferiti, è comparso l’Avv. Chiacchio il quale ha ritualmente depositato il mandato difensivo unitamente alla documentazione comprovante l’avvenuto pagamento (in data 16 novembre 2010), da parte dell’US Alessandria Calcio 1912 Srl, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi al mese di agosto 2010. Quanto alla richiamata documentazione fiscale, alla cui produzione la Procura Federale si è opposta, la Commissione disciplinare nazionale ne ha disposto l’effettiva acquisizione agli atti del procedimento, nell’esercizio dei più ampi poteri istruttori demandati dalla disciplina federale di riferimento. Per la Procura Federale, è comparso l’Avv. Di Leginio, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: ▪ mesi 3 (tre) di inibizione nei riguardi del Sig. Giorgio Veltroni; ▪ punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nei riguardi dell'US Alessandria Calcio 1912 Srl. Al riguardo, come peraltro già osservato da questa Commissione disciplinare nazionale relativamente ad altre fattispecie di natura analoga, assume carattere dirimente la fondamentale circostanza in base alla quale, ai fini degli adempimenti fiscali connessi al versamento delle ritenute Irpef e i contributi Enpals per l'anno 2010 (oltre che delle liquidazioni e dei versamenti IVA), il termine perentoriamente stabilito dalla normativa tributaria generale é quello del giorno 16 di ciascun mese, termine statuale. Trattandosi peraltro di prima applicazione della normativa in esame, la condotta della Società deferita, che ha ritenuto di adeguarsi al termine di legge nella convinzione di rispettare in tal modo anche i termini imposti dalla normativa federale, configura l’errore scusabile che, avuto particolare riguardo al caso di specie, elide in radice la responsabilità disciplinare ascritta ai deferiti. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.
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