F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67 del 21.03.2011 (326) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MONTALTO (calciatore tesserato per la Società USD Noto), CESARE SORBO (dirigente della Società USD Noto) Società USD NOTO ▪ (nota N°. 5613/808pf10- 11/MA/AA/ma del 16.2.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67 del 21.03.2011 (326) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MONTALTO (calciatore tesserato per la Società USD Noto), CESARE SORBO (dirigente della Società USD Noto) Società USD NOTO ▪ (nota N°. 5613/808pf10- 11/MA/AA/ma del 16.2.2011). La Procura Federale con atto datato 16 febbraio 2011 ha deferito a questa Commissione il calciatore Francesco Montalto tesserato per la USD Noto, il Sig. Cesare Sorbo dirigente della USD Noto e la stessa Società USD Noto per la violazione degli artt. 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 CGS contestata al calciatore ed al dirigente e per la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS contestata alla Società. Era accaduto che il calciatore Montalto nella corrente stagione sportiva aveva partecipato a 13 gare della Società Noto valide per il campionato di Serie D senza aver scontato la squalifica per una gara che gli era stata comminata dal Giudice Sportivo al termine della precedente stagione sportiva e che era stata pubblicata sul C.U. n. 184 del 15 giugno 2010. Le distinte dei calciatori della Società Noto erano state tutte sottoscritte dal dirigente accompagnatore Cesare Sorbo, il quale aveva attestato ai sensi dell’art. 61 NOIF che tali calciatori erano regolarmente tesserati e partecipavano ad ogni singola gara sotto la responsabilità della Società. Il caso era venuto alla luce in seguito al reclamo della Società Acireale Calcio 1946, partecipante allo stesso girone di campionato della Società Noto. Al deferimento di che trattasi reagiscono le parti incolpate con memoria 11 marzo 2011, tempestivamente comunicata, chiedendo il proscioglimento ovvero in subordine l’applicazione nei loro confronti di sanzioni disciplinari quanto più ridotte possibili. Deducono i resistenti a proprio discarico che il provvedimento di squalifica del calciatore Montalto non era stato loro comunicato e che ciò aveva comportato una situazione di ignoranza sulla esistenza di siffatto provvedimento, da ritenersi inevitabile, con conseguente totale assenza di responsabilità della Società in merito alla utilizzazione del calciatore; che, essendo la squalifica limitata ad un sola gara, essa doveva riguardare esclusivamente la prima gara successiva alla pubblicazione del provvedimento sul C.U., non essendo ravvisabile alcuna disposizione afferente la estensione della squalifica alle gare seguenti qualora la squalifica non fosse stata scontata nella prima gara immediatamente successiva, con conseguente infondatezza della incolpazione relativa alla partecipazione irregolare del calciatore a tutte le altre gare disputate dopo la prima delle tredici; che, in ogni caso, l’utilizzazione del calciatore in regime di squalifica non era stata determinata da dolo o da mala fede, ma al più da colpa lieve. Alla riunione odierna la Procura Federale, illustrato il deferimento, ha chiesto irrogarsi al calciatore Montalto la squalifica per anni 2 (due), al dirigente Corbo la inibizione per anni 2 (due), alla Società USD Noto la penalizzazione di 13 (tredici) punti in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione, nonché l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00). I deferiti, rappresentati dal loro difensore, si sono riportati alla memoria ed hanno insistito per l’accoglimento delle istanze ivi formulate. Il deferimento è fondato. Occorre premettere che, contrariamente all’assunto dei resistenti, il provvedimento di squalifica di cui trattasi non è tra quelli che devono essere comunicati alla parte che ne è coinvolta, essendo sufficiente, ai fini della sua immediata esecutività, che esso sia pubblicato sul C.U., le cui statuizioni, a mente dell’art. 22, comma 11 CGS, si ritengono conosciute con presunzione assoluta dalla data della pubblicazione. Né può ritenersi fondato l’assunto di parte resistente che la posizione irregolare del calciatore squalificato per una gara, ove la squalifica non fosse stata scontata, sarebbe limitata alla sola gara immediatamente successiva a quella della sanzione e non anche alle altre, a ciò ostando l’art. 22 CGS, per il quale la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato risulti inserito nella distinta delle gare successive. Poiché il calciatore Montalto è risultato inserito nelle distinte delle tredici gare della Società Noto successive alla squalifica, tale squalifica non poteva ritenersi scontata, con conseguente partecipazione irregolare del calciatore a tutte le tredici gare. Infondato appare l’ulteriore assunto di parte resistente che il ritardo con il quale la Procura Federale avrebbe istruito il deferimento sarebbe stata la causa della prolungata utilizzazione del calciatore, atteso che tale utilizzazione si era interrotta in epoca precedente l’avvio delle indagini e, più precisamente, a partire dalla proposizione del reclamo della Società Acireale Calcio 1946. Tanto esposto e considerato altresì che la mancanza di dolo ovvero di colpa grave nell’utilizzazione del calciatore in posizione irregolare, eccepita dai resistenti, non costituisce esimente, le proposte sanzionatorie della Procura Federale vanno accolte entro limiti di minore entità, non essendo applicabili al caso in esame le misure di cui all’art. 10 comma 6 CGS ed essendo invece applicabili per i tesserati quelle previste dall’art. 19 comma 1 punti e) ed h) CGS e per la Società quella prevista dall’art. 18 punto g) CGS, escludendosi, secondo il consolidato indirizzo di questa Commissione, il criterio dell’automatismo per la irrogazione di un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara risultata irregolare. Il dirigente accompagnatore della squadra Cesare Sorbo va sanzionato limitatamente alla dichiarazione resa in calce alle distinte che i calciatori partecipavano alle gare sotto la responsabilità della Società di appartenenza, essendo incontestabile che il calciatore Montalto era effettivamente tesserato per la Società Noto e che la relativa dichiarazione del dirigente era conforme al vero. P.Q.M. Infligge al calciatore Francesco Montalto la squalifica per 5 (cinque) gare ufficiali, al dirigente Cesare Sorbo l’inibizione per 6 (sei) mesi, alla Società USD Noto la penalizzazione di 7 (sette) punti in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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