F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67 del 21.03.2011 (284) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORDANO MACCARRONE (calciatore tesserato per la Società Calcio Catania Spa, attualmente in prestito alla Società SS Milazzo Srl), Società CALCIO CATANIA Spa ▪ (N°. 4462/1179pf09-10/SP/Segr del 12.1.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67 del 21.03.2011 (284) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORDANO MACCARRONE (calciatore tesserato per la Società Calcio Catania Spa, attualmente in prestito alla Società SS Milazzo Srl), Società CALCIO CATANIA Spa ▪ (N°. 4462/1179pf09-10/SP/Segr del 12.1.2011). Il Deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Giordano Maccarrone, calciatore tesserato per la Società Calcio Catania Spa, attualmente in prestito alla Società SS Milazzo Srl, e la Società Calcio Catania, per rispondere, rispettivamente: ● Il Sig. Giordano Maccarrone, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1 CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 10 commi 1 e 2, dall’art. 5 comma 1 , dall’art. 13 comma 1, nonché dell’art. 19 del Regolamenti Agenti nella versione vigente all’epoca dei fatti in contestazione, per aver conferito incarico di curare i propri interessi senza l’osservanza della normativa e formalità previste dal Regolamento Agenti, richiedendo assistenza riguardo un suo eventuale trasferimento; ● la Società Calcio Catania Spa, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio tesserato. All’inizio della riunione odierna il Sig. Giordano Maccarrone e la Società Calcio Catania Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Giordano Maccarrone e la Società Calcio Catania Spa hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS [“pena base per il Sig. Giordano Maccarrone, sanzione della squalifica di giorni 30 (trenta) e l’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 14 (quattordici) e l’ammenda di € 1.400,00 (€ millequattrocento/00); pena base per la Società Calcio Catania Spa, sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 1.400,00 (€ millequattrocento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ sanzioni della squalifica per giorni 14 (quattordici) in gare ufficiali e dell’ammenda di € 1.400,00 (€ millequattrocento/00) a carico del Sig. Giordano Maccarrone; ▪ ammenda di € 1.400,00 (€ millequattrocento/00) a carico della Società Calcio Catania Spa;Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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