F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67 del 21.03.2011 (161) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROMANO MALAVOLTA, GIANCARLO ROSSI, ALESSANDRO CESARONI, MASSIMO PAOLONI, GIUSEPPE TEDESCHI, MARIO PETRUNTI (fallimento Società Teramo calcio Spa) ▪ (nota N°. 2516/120pf09-10/SP/AM/Segr. del 27.10.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67 del 21.03.2011 (161) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROMANO MALAVOLTA, GIANCARLO ROSSI, ALESSANDRO CESARONI, MASSIMO PAOLONI, GIUSEPPE TEDESCHI, MARIO PETRUNTI (fallimento Società Teramo calcio Spa) ▪ (nota N°. 2516/120pf09-10/SP/AM/Segr. del 27.10.2010). Letti gli atti; Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 27 ottobre 2010 nei confronti di: • Romano Malavolta, per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 29 aprile 2005 al 1 marzo 2008 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Teramo Calcio Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo con sentenza n. 36/09 del 1 aprile 2009; • Giancarlo Rossi, per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 3 maggio 2006 al 1 marzo 2008 la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Teramo Calcio Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo con sentenza n. 36/09 del 1 aprile 2009; • Alessandro Cesaroni, per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 17 luglio 2006 al 1 marzo 2008 la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Teramo Calcio Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo con sentenza n. 36/09 del 1 aprile 2009; • Massimo Paoloni, per violazione dell’art.1, comma 1, CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 1 marzo 2008 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Teramo Calcio Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo con sentenza n. 36/09 del 1 aprile 2009; • Giuseppe Tedeschi, per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 1 marzo 2008 la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Teramo Calcio Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo con sentenza n. 36/09 del 1 aprile 2009; • Mario Pietrunti, per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 1 marzo 2008 la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Teramo Calcio Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo con sentenza n. 36/09 del 1 aprile 2009. All’inizio della riunione odierna il Sig. Massimo Paoloni ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Massimo Paoloni ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS [“pena base per il Sig. Massimo Paoloni, sanzione della inibizione di mesi 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a mesi 10 (dieci)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito per gli altri deferiti. La Commissione, in via preliminare, ritiene di dover stralciare le posizioni del Sig. Romano Malavolta e del Sig. Giancarlo Rossi rilevato che gli avvisi di convocazione sono entrambi ritornati a questa Commissione con la dizione “destinatario sconosciuto” e che gli stessi deferimenti notificati dalla Procura Federale non erano andati a buon fine ne’ per il Malavolta ne’ per il Rossi. Letta la memoria del Sig. Giuseppe Tedeschi con la quale rappresenta di essere rimasto in carica solo per 56 giorni e nel periodo di non aver svolto alcuna funzione gestionale, concludendo per il proprio proscioglimento o comunque per l’irrogazione della sanzione minima prevista. Letta la memoria del Sig. Mario Pietrunti con la quale rappresenta di essere rimasto in carica meno di 50 giorni e nel periodo di non aver svolto alcuna funzione rilevante ai fini del dissesto della Società, concludendo per il proprio proscioglimento. Ascoltato il rappresentante della Procura Federale Prof. Catalano il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: • Alessandro Cesaroni: inibizione per anni 4 (quattro); • Giuseppe Tedeschi:inibizione per mesi 6 (sei); • Mario Pietrunti: proscioglimento. Ascoltati i difensori del Tedeschi e del Pietrunti i quali hanno insistito nelle proprie richieste Atteso l’ormai costante indirizzo giurisprudenziale in virtù del quale le singole posizioni dei dirigenti deferiti debbono essere valutate in relazione all’intervenuto Fallimento. Valutato che la richiesta di proscioglimento del Pietrunti va accolta in considerazione della assenza di comportamenti rilevanti assunti dallo stesso con riferimento al dissesto societario. Considerato che anche la posizione del Tedeschi può considerarsi assolutamente marginale, ragion per cui appare equa la sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro). Rilevata la posizione rilevante occupata dal Cesaroni nella Società dal 17 luglio 2006 al 1 marzo 2008 avendo ricoperto la carica di consigliere di amministrazione ed amministratore delegato, dotato dunque dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, appare equa la sanzione della inibizione per anni 4 (quattro) richiesta dalla Procura Federale, P.Q.M. Dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 10 (dieci) nei confronti del Sig. Massimo Paoloni. Dispone lo stralcio delle posizioni relative ai soggetti deferiti Sig. Romano Malavolta e Giancarlo Rossi, con trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di sua competenza. In parziale accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: • inibizione per anni 4 (quattro) al Sig. Alessandro Cesaroni; • inibizione per mesi 4 (quattro) al Sig. Giuseppe Tedeschi; Proscioglie da ogni imputazione il Sig. Mario Pietrunti.
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