F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69 del 24.03.2011 (303) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US CASTIGLIONESE ASD AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. MAURIZIO VETRONE (dirigente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 DA SCONTARSI NELL’ATTUALE CAMPIONATO E AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 49 del 27.1.2011). (307) – APPELLO DEL SIG. FEDERICO GIANNINI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. USD Alberoro) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 E DEL SIG. CORRADO RIMI (dirigente della Soc. USD Alberoro) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 49 del 27.1.2011). (321) – APPELLO DEL SIG. ROBERTO CASTORINA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Pontassieve) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 49 del 27.1.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69 del 24.03.2011 (303) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US CASTIGLIONESE ASD AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. MAURIZIO VETRONE (dirigente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 DA SCONTARSI NELL’ATTUALE CAMPIONATO E AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 49 del 27.1.2011). (307) – APPELLO DEL SIG. FEDERICO GIANNINI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. USD Alberoro) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 E DEL SIG. CORRADO RIMI (dirigente della Soc. USD Alberoro) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 49 del 27.1.2011). (321) – APPELLO DEL SIG. ROBERTO CASTORINA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Pontassieve) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 49 del 27.1.2011). La CD Nazionale preliminarmente dispone la riunione dei procedimento per connessione. A conclusione delle indagini originate da due esposti di cui uno anonimo, la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana con atto del 22.10.2010 n. 2377/30 PF10/11 AA/ac 1) Il Sig. Roberto Castorina – calciatore - per violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e art. 10 commi 2 e 6 del CGS per avere disputato nelle file della Soc. ASD Castiglionese, senza averne titolo, in quanto tesserato per la Soc. ASD Catelnovese le gare: 1) Club Pescagliola/ASD Castiglionese del 20.09.2009; 2) ASD Castiglionese/US Poliziana del 27.09.2009; 3) Rignanese/ASD Castiglionese del 4.10.2009; 4) ASD Castiglionese/Piandisco dell’11.10.2009; 5) SS Signa/ASD Castiglionese del 18.10.2009 e 6) ASD Castiglionese/Terranovese del 25.10.2009; 2) Il Sig. Federico Giannini – calciatore – per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 e art. 10 commi 2 e 6 del CGS per avere disputato nelle file della Soc. USD Alberoro, senza averne titolo, in quanto all’epoca tesserato per la Soc. ASD Castiglionese le gare: 1) Torrita Serre/Alberoro del 13.10.2009 e 2) Alberoro/Union Team Chimera del 20.09.2009; 3) Il Sig. Maurizio Vetrone – dirigente accompagnatore della ASD Castiglionese per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 e art. 10 commi 2 e 6 del CGS per avere sottoscritto le 6 distinte delle gare innanzi menzionate cui partecipava il calciatore Castorina attestando che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, malgrado il calciatore Roberto Castorina non ne avesse titolo in quanto all’epoca dei fatti era tesserato per la società ASD Castelnovese; 4) Il Sig. Corrado Rimi dirigente accompagnatore della Soc. Alberoro, per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 e art. 10 commi 2 e 6 del CGS per avere sottoscritto due distinte di gara cui partecipava il calciatore Giannini, in cui dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza malgrado il calciatore Federico Giannini non ne avesse titolo in quanto all’epoca dei fatti era tesserato per la Soc. Castiglionese; 5) La Soc. ASD Castiglionese per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. delle violazioni ascritte al dirigente Sig. Maurizio Vetrone e al calciatore Federico Giannini; 6) La Soc. USD Alberoro per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. delle violazioni ascritte al dirigente Sig. Corrado Rimi; 7) La Soc. Castelnovese per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. delle violazioni ascritte al proprio calciatore Roberto Castorina. La CD Territoriale fissava per la trattazione l’udienza del giorno 21 gennaio 2011 provvedendo a dare rituale avviso alle parti. In data 11 gennaio 2011 venivano depositate memorie in difesa del calciatore Castorina Roberto e della ASD Castiglionese in persona del Presidente dott. Pietro Rossi nonché del dirigente accompagnatore Sig. Maurizio Vetrone con le quali, i difensori rispettivamente nominati, argomentavano: - La ASD Castiglionese e il Dirigente Sig. Vetrone Previo espresso riconoscimento del fatto, adduce a propria discolpa di essere incorsa in errore. Sostiene la Società di avere trasmesso il giorno di sabato 19 settembre 2009 con lettera R.A.R. diretta al Comitato di competenza la lista di trasferimento del calciatore sottoscritta in data 17 settembre senza avere consapevolezza che il termine ultimo consentito era definitivamente scaduto il precedente giorno 18 settembre 1009 alle ore 19,00. Nel convincimento dunque di avere la libera disponibilità del calciatore, lo aveva schierato nelle gare disputate fino al giorno 26 ottobre 2009, data nella quale era pervenuta la comunicazione della irregolarità da parte della Federazione. Riconosciuta, “ovvia ed indiscutibile” la colpa per violazione del disposto dell’art. 2 comma 2 e dell’art. 10 comma 6 del CGS la Società invocava l’applicazione di una sanzione attenuata, in considerazione della non obbligatorietà della corrispondenza diretta tra il numero di gare irregolari e il numero di punti da sottrarre in classifica; della buona fede e dell’assenza di danno per le società che erano state impegnate nelle competizioni contro la Società responsabile. - Il calciatore Castorina Roberto respinge l’addebito allegando più motivi. Egli sostiene di avere sottoscritto la lista di trasferimento in data 17 settembre 2009 e di non essere tenuto ad alcun altro adempimento né di essere obbligato ad alcuna successiva informazione sull’ulteriore corso della procedura, incombendo invece le ulteriori formalità (richiesta di tesseramento – foglio di trasmissione e invio a mezzo R.A.R.) a carico della Società; di avere operato quindi nel fondato convincimento della regolarità del suo tesseramento fino alla data della comunicazione pervenuta il 26.10.2009. Riporta ancora la valenza del proprio assunto alla dicitura letterale della comunicazione “annullamento con effetto immediato” quindi con efficacia dal momento della ricezione o, tutt’al più dal momento della assunzione del provvedimento, non potendosi assegnare alla delibera un effetto retroattivo. In ogni caso, a mente dell’art. 42 NOIF la revoca avrebbe dovuto avere efficacia dal quinto giorno successivo alla comunicazione. Infine, il deferito sostiene l’assenza dell’elemento soggettivo (nel senso della mancanza della consapevolezza e della volontà di versare in condizione di irregolarità di tesseramento) e invoca la concessione della scriminante della buona fede. Prima dell’inizio del dibattimento, in considerazione dell’accordo raggiunto ex art. 23 del CGS tra i deferiti e la Procura Federale, la CD Territoriale ha inflitto alla ASD Castelnovese la sanzione dell’ammenda di € 100,00 e alla USD Alberoro, 1 punto di penalizzazione da scontare nel Campionato in atto e l’ammenda di € 200,00. A conclusione del dibattimento, sentite le singole parti, la C.D.T., ha ritenuto la sussistenza delle responsabilità addebitate a tutte le parti deferite, ritenendo rilevanti nella fattispecie: a) la irregolarità del tesseramento dei calciatori Castorina e Giannini e del loro impiego in gare ufficiali, risultanti per tabulas; b) l’obbligo connesso dei calciatori di accertarsi tempestivamente di essere in possesso dei requisiti per partecipare alle gare e, comunque c) l’obbligo di osservanza rigorosa della normativa federale (art. 1 comma 1) e, per quanto attinente ai dirigenti accompagnatori, d) l’obbligo di accertamento della regolarità dei calciatori prima della sottoscrizione della lista ai sensi dell’art. 61 N.O.I.F.. Secondo il proprio orientamento, pur rilevando la particolare severità e afflittività dei minimi edittali, la C.D.T. ha ritenuto non derogabile la disposizione legislativa ed ha applicato ai sensi dell’art. 10 commi 6 e 9 del CGS le sanzioni previste nel minimo edittale ed ha inflitto: - ai calciatori Castorina Roberto e Federico Giannini la squalifica di anni 2; - ai dirigenti Vetrone Maurizio e Rimi Corrado la inibizione per anni 2; - all’ASD Castiglionese US l’ammenda di € 500,00 e sei punti di penalizzazione da scontare nell’attuale campionato. La decisione è stata pubblicata sul C.U. n. 49 del 27.01.2011 F.I.G.C. – L.N.D. CR Toscana. Avverso la decisione hanno proposto ricorso in appello tutte le parti. - ASD Castiglionese e il Dirigente Sig. Maurizio Vetrone - Hanno richiesto una riduzione della entità della sanzione mediante applicazione del criterio equitativo previsto dall’art. 18 comma 1 commisurato alla gravità dei fatti commessi con esclusione del concorso tra la norma di cui all’art. 10 comma 6 e art. 17 comma 8, secondo l’orientamento giurisprudenziale della CD Nazionale. - Calciatore Federico Giannini e Sig. Rimi Corrado – Hanno avanzato istanza di riduzione delle sanzioni in considerazione dell’errore materiale relativo alla indicazione della data di disputa della gara Torrita-Serre/US Alberoro (13.09.09 e non 13.10.09), e del comportamento di buona fede per il convincimento di versare in condizioni di legittimità per avvenuto svincolo suffragato dalla protrazione pluriennale della situazione. In conclusione hanno richiesto l’applicazione della sanzione commisurata al grado di colpevolezza. - Calciatore Roberto Castorina – Assenza di responsabilità per assoluta ignoranza del ritardato invio della lista. Estraneità dall’obbligo di adempimento . In via subordinata, applicazione della sanzione in misura tenue adeguata alla gravità della condotta. In sostanza gli appellanti, hanno riconosciuto la sussistenza dei fatti solo rilevandone la eccessività della sanzione applicata mentre il calciatore Castorina ha opposto una decisa esclusione di responsabilità. In via preliminare ritiene opportuno la Commissione precisare che la situazione afferente alle posizioni dei calciatori Giannini e Castorina, non sono riconducibili alla fattispecie contemplata dall’art. 42 N.O.I.F. come da più parti annotato in quanto quella disposizione regolamenta le cause e le motivazioni di revoca di un tesseramento effettuato nel mentre, nel caso oggetto del presente esame non è a parlarsi di revoca o di annullamento di un tesseramento ma di inesistenza di tesseramento. Per il giocatore Giannini non è stato mai richiesto alcun tesseramento e per il giocatore Castorina la richiesta è stata trasmessa in ritardo per cui nessun tipo di trasferimento del tesseramento si è mai realizzato. In base a tale fondamentale presupposto, a nulla rileva la data di comunicazione da parte dell’Ufficio Tesseramenti ai fini della decorrenza dell’efficacia del provvedimento perché, non essendosi verificato alcun trasferimento, la situazione di appartenenza dei giocatori alla precedente società non si è mai modificata e pertanto lo stato di irregolarità non è stato retrodatato ma è da considerarsi permanente. Ciò premesso, la responsabilità ascrivibile ai giocatori Castorina e Giannini, ai dirigenti Sigg.ri Vetrone e Rimi e alla Società Castiglionese, che non si sono attivati presso i competenti Uffici Regionali della Figc per assicurarsi che il tesseramento fosse andato a buon fine, deve essere acclarata, applicando tuttavia una congrua graduazione delle sanzioni come da consolidata giurisprudenza di questa Commissione Tutte le parti ricorrenti, infatti, sia nell’interesse della società che dei dirigenti e degli stessi calciatori hanno invocato l’applicazione dell’art. 18 del CGS che contempla la applicazione delle sanzioni in misura graduata commisurata alla natura e alla gravità dei fatti commessi ed hanno citato diverse decisioni della C.D.N. che ha applicato sanzioni non corrispondenti direttamente al dettato normativo (art. 17 comma n. 8 del CGS) ponendo a fondamento delle proprie istanze un orientamento giurisprudenziale della C.D.N. secondo il quale sarebbe consolidato il principio della non obbligatorietà della diretta corrispondenza tra i punti di penalizzazione e del numero di partecipazioni irregolari. Quanto sostenuto dai ricorrenti sembrerebbe evidenziare una conflittualità tra il dettato normativo e le decisioni della C.D.N.. Ma il conflitto è solo apparente giacché la C.D.N. ha assunto le proprie decisioni sempre in perfetta aderenza con le disposizioni vigenti e lo spirito informatore della giurisdizione. Il comma 8 dell’art. 17 del CGS infatti deve essere considerato nel contesto dell’oggetto cui è deputato “Sanzioni inerenti la disputa della gara” e secondo il dettato letterale “Alla Società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabili alla stessa società, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiamo partecipato i predetti calciatori”. La norma vuole evidentemente colpire con sanzione grave le società che, attraverso artifici abbiano indotto in errore la Federazione procurando un tesseramento irregolare del quale poi abbiano fatto scientemente uso. Nel caso di specie come detto innanzi, non si tratta di falsa attestazione né di irregolare tesseramento, ma di una ipotesi di irregolarità di trasferimento mai realizzata e quindi mai revocata. Il comma 6 dell’art. 10 è espressamente previsto per le ipotesi di false attestazioni intese ad eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari. Alla previsione originaria, la norma collega l’ipotesi di partecipazione di calciatori, sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. Per queste violazioni il comma 6 statuisce la applicazione delle sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Questi due commi successivi discriminano – seconda dell’accertamento della responsabilità – oggettiva diretta della società (comma 8) e dei dirigenti o tesserati (comma 9). Per quanto riguarda dunque la responsabilità della Soc. Castiglionese - addebitata e accertata in via oggettiva - essa va sanzionata ai sensi dell’art. 18 lett. c) g) h) i) del CGS a seconda della gravità mentre il suo dirigente Sig. Maurizio Vetrone, il calciatore Federico Giannini, il calciatore Roberto Castorina e il Sig. Corrado Rimi dirigente della Soc. Alberoro devono essere assoggettati alle sanzioni di cui in dispositivo. P.Q.M. La CD Nazionale in parziale riforma delle decisioni impugnate: riduce la penalizzazione alla Soc. US Castiglionese ASD a (tre) punti in classifica generale da scontare nella corrente stagione sportiva, confermando l’ammenda di Euro 500,00; riduce la squalifica ai calciatori Giannini Federico e Castorina Roberto alla data del 24 marzo 2011; riduce l’inibizione ai dirigenti Vetrone Maurizio e Rimi Corrado a mesi 6 (sei). Dispone la restituzione delle tasse versate dalla Società US Castiglionese ASD e dai sigg. Federico Giannini, Corrado Rimi e Roberto Castorina.
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