F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 70 del 29.03.2011 (327) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CARLO PALLAVICINO (Agente di calciatori), RINALDO GHELFI (all’epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della Società FC Internazionale Milano Spa), MARCO BRANCA (all’epoca dei fatti dirigente della Società FC Internazionale Milano Spa) e della SOCIETÁ’ FC INTERNAZIONALE MILANO Spa ● (nota n. 5630/215 pf09- 10/SP/blp del 17.2.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 70 del 29.03.2011 (327) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CARLO PALLAVICINO (Agente di calciatori), RINALDO GHELFI (all’epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della Società FC Internazionale Milano Spa), MARCO BRANCA (all’epoca dei fatti dirigente della Società FC Internazionale Milano Spa) e della SOCIETÁ’ FC INTERNAZIONALE MILANO Spa ● (nota n. 5630/215 pf09- 10/SP/blp del 17.2.2011). La CD Nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti e le memorie difensive fatte pervenire da Carlo Pallavicino, Rinaldo Ghelfi, Marco Branca e dalla FC Internazionale Milano Spa (quest’ultima, d’ora in avanti anche detta la “Società”); ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale (che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione della sospensione della licenza per mesi tre e dell’ammenda di € 30.000,00 per Pallavicino, dell’inibizione per mesi tre sia per Ghelfi sia per Branca, dell’ammenda di € 30.000,00 per la Società), i deferiti e i loro difensori (che hanno concluso chiedendo il proscioglimento), osserva quanto segue. 1. Il Deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, Carlo Pallavacino, agente di calciatori, Rinaldo Ghelfi, Vice Presidente e legale rappresentante della Soc. FC Internazionale, Marco Branca, dirigente della Soc. FC Internazionale, e la Soc. FC Internazionale per rispondere, rispettivamente: - Carlo Pallavicino, per aver svolto attività di mediazione tra soggetti che non gli avevano conferito alcun mandato, in violazione degli artt. 10, comma 1, e 16, comma 1, del Regolamento Agenti dei calciatori vigente all’epoca dei fatti in contestazione e, dunque, per aver concorso nella violazione dell’art. 10, comma 1, del CGS, da parte di Rinaldo Ghelfi e Marco Branca e, dunque, della Società; - Rinaldo Ghelfi e Marco Branca per essersi consapevolmente avvalsi, nella trattativa finalizzata alla stipula di un contratto professionistico con il calciatore Goran Pandev, di un agente privo di mandato, in violazione dell’art. 10, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 10, comma 1 e 11, del Regolamento Agenti dei calciatori vigente all’epoca dei fatti; - la Soc. FC Internazionale per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta tenuta dal suo Vice Presidente e legale rappresentante, nonché dal proprio dirigente. 2. La difesa dei deferiti Tutti i deferiti si sono costituiti nel procedimento depositando memoria e documenti e chiedendo il proscioglimento. A sostegno della propria richiesta, i deferiti hanno contestato, nello specifico, la fondatezza dell’assunto da cui muove la Procura Federale, e cioè che vi sia stata una qualunque attività di intermediazione posta in essere da Pallavicino, finalizzata alla stipula del contratto professionistico tra il calciatore Pandev e la Soc. FC Internazionale, tra il 23 dicembre 2009 e il 2 gennaio 2010, in violazione delle norme federali, per aver operato in assenza di mandato. 3. La motivazione Il deferimento non è fondato. La Procura Federale ha basato la propria iniziativa sulla circostanza che il Pallavicino avrebbe svolto attività finalizzata alla stipula del contratto tra il calciatore Pandev e la Società in data antecedente a quella in cui avrebbe ricevuto, da quest’ultima, formale mandato, e cioè la data del 2 gennaio 2010. L’assunto è sfornito di prova. Infatti, pur potendosi ritenere presumibile che l’intera trattativa tra la Società e il calciatore Pandev non possa essersi aperta e conclusa nello spazio di due giorni (dal 2 gennaio 2010, data di conferimento dell’incarico da parte della Società all’agente Pallavacino, al 4 gennaio 2010, data di sottoscrizione del contratto professionistico tra il calciatore e la Società), non vi è, agli atti, alcun elemento probatorio che confermi incontestabilmente l’assunto. In particolare, diversamente da quanto indicato nell’atto di deferimento, non risulta che il Branca abbia dichiarato che la trattativa finalizzata al tesseramento del calciatore sia stata intrapresa a partire dal 23 dicembre 2009. Al contrario, risulta in atti che il Sig. Branca ha dichiarato che la trattativa è stata intrapresa, dal Pallavicino solo a seguito di mandato conferitogli dalla Società “fra fine dicembre 2009 e inizio gennaio 2010” , venendo così meno l’elemento probatorio su cui si basa il deferimento proposto. 4. Il dispositivo La CD Nazionale dichiara infondato il deferimento proposto e, per l’effetto, proscioglie i sigg. Carlo Pallavacino, Rinaldo Ghelfi, Marco Branca e la Società FC Internazionale Milano Spa da ogni addebito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it