F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 70 del 29.03.2011 (355) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Villacidrese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ SS VILLACIDRESE CALCIO Srl ● (nota n. 6532/1026p10- 11/SP/blp del 16 marzo 2011). (358) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Villacidrese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ SS VILLACIDRESE CALCIO Srl ● (nota n. 6527/1027p10- 11/SP/blp del 16 marzo 2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 70 del 29.03.2011
(355) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Villacidrese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ SS VILLACIDRESE CALCIO Srl ● (nota n. 6532/1026p10- 11/SP/blp del 16 marzo 2011).
(358) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Villacidrese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ SS VILLACIDRESE CALCIO Srl ● (nota n. 6527/1027p10- 11/SP/blp del 16 marzo 2011).
La C.D.N., visti i deferimenti della Procura Federale, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo, previa riunione dei procedimenti, l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi sei a Siro Marrocu e di quella della penalizzazione di due punti in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011 alla Soc. Villacidrese, osserva quanto segue.
1. Il Deferimento
Il Procuratore Federale, con due atti distinti, ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Siro Marrocu, Presidente e Legale Rappresentante della Villacidrese Calcio Srl, e quest’ultima società (di seguito anche detta la “Società” ovvero la “Villacidrese), per rispondere, rispettivamente: - il Sig. Marrocu della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale; - la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante; nonché - il Sig. Marrocu della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale; - la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante. Alla riunione odierna la Commissione ha disposto la riunione dei procedimenti.
2. Motivazione
I deferimenti sono fondati.
Le circostanze addebitate al Sig. Marrocu risultano provate dalla documentazione in atti, da cui emerge incontrovertibilmente provato ogni addebito. Alla responsabilità del dirigente consegue necessariamente, ex art, 4 comma 1, del CGS, quella diretta della società. In merito alla sanzione, la Commissione ritiene congrua quella richiesta dalla Procura Federale.
3. Il dispositivo
La C.D.N. accoglie i deferimenti proposti e per l’effetto commina a Siro Marrocu la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei) e quella della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011 alla Società Villacidrese Calcio Srl.
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