F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 70 del 29.03.2011 (357) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CAVERNI (Presidente e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), GIORGIO D’INNOCENZO (Amministratore Delegato e Legale rappresentante pro-tempore della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl) E DELLA SOCIETÁ ALMA JUVENTUS FANO 1906 Srl ● (nota n. 6530/1038p10-11/SP/blp del 16 marzo 2011). (361) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CAVERNI (Presidente e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), GIORGIO D’INNOCENZO (Amministratore Delegato e Legale rappresentante pro-tempore della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl) E DELLA SOCIETÁ ALMA JUVENTUS FANO 1906 Srl ● (nota n. 6524/1043p10-11/SP/blp del 16 marzo 2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 70 del 29.03.2011 (357) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CAVERNI (Presidente e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), GIORGIO D’INNOCENZO (Amministratore Delegato e Legale rappresentante pro-tempore della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl) E DELLA SOCIETÁ ALMA JUVENTUS FANO 1906 Srl ● (nota n. 6530/1038p10-11/SP/blp del 16 marzo 2011). (361) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CAVERNI (Presidente e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), GIORGIO D’INNOCENZO (Amministratore Delegato e Legale rappresentante pro-tempore della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl) E DELLA SOCIETÁ ALMA JUVENTUS FANO 1906 Srl ● (nota n. 6524/1043p10-11/SP/blp del 16 marzo 2011). Con atti del 16.3.2011 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare: 1. il sig. Caverni Alberto, Presidente e legale rappresentante della società Alma Juventus Fano 1906 Srl; 2. il Sig. D’Innocenzo Giorgio, amministratore delegato e legale rappresentante della predetta società; 3. la società Alma Juventus Fano 1906 Srl; per rispondere: A) i Sigg.ri Caverni e D’Innocenzo: a) della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF in relazione all’art. 10 c. 3 CGS e dall’art 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali; b) della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF in relazione all’art. 10 c. 3 CGS e dall’art 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali; B) la società Alma Juventus Fano 1906 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti. Il tutto a fronte della comunicazione della Covisoc del 11.3.2011 con cui si ufficializzava di aver riscontrato l’omesso versamento, da parte della Società ed entro il termine del 14 febbraio 2011, sia degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, che delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le predette mensilità. Nessuna memoria difensiva hanno proposto gli incolpati. All’udienza del 29.3.2011, riuniti i procedimenti per connessione soggettiva, la Procura ha chiesto 6 mesi di inibizione per ogni tesserato e, per la società, due punti di penalizzazione (uno per ogni addebito contestato). La Commissione rileva che la comunicazione Covisoc del 11.3.2011 è del tutto idonea a testimoniare che la società deferita non ha documentato nei termini né il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, né quello delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le predette mensilità. Ciò in quanto detta comunicazione è proveniente dalla Covisoc stessa, ossia dall’organo deputato al relativo accertamento. Né del resto gli incolpati si sono degnati di fornire la benché minima prova di aver versato tempestivamente. Ne deriva che, alla scadenza del termine del 14.2.2011, normativamente previsto, i deferiti non avevano ancora adempiuto alle incombenze di cui sopra. L’omesso versamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati costituisce un’indubbia violazione dell’art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, così come l’omesso versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali costituisce, a sua volta, un’indubbia violazione dall’art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF. Alla responsabilità dei due dirigenti consegue necessariamente, ex art, 4 c. 1, CGS, quella diretta della società. P.Q.M. la Commissione delibera di irrogare ai Sigg.ri Caverni Alberto e D’Innocenzo Giorgio la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione e alla Alma Juventus Fano 1906 Srl la sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011.
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