F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 71 del 29.03.2011 (109) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO COLASANTE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ariete Calcio) E DELLA SOCIETÁ ASD ARIETE CALCIO • (nota N°. 1515/1246pf09-10/AM/ma del 20.9.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 71 del 29.03.2011 (109) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO COLASANTE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ariete Calcio) E DELLA SOCIETÁ ASD ARIETE CALCIO • (nota N°. 1515/1246pf09-10/AM/ma del 20.9.2010). La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di mesi 3 (tre) di inibizione in danno del Colasante Sergio e dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) in danno della Società ASD Ariete, e il Sig. Colasante, che ha dichiarato di ritenersi estraneo alle contestazioni rivoltegli dalla Procura Federale; osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Sig. Colasante Sergio, Presidente all’epoca dei fatti della Società ASD Ariete e quest’ultima Società (di seguito detta la “Società”), per rispondere, rispettivamente: • il Signor Colasante, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’ultimo comma dell’art. 31 del C.U. N°. 1 del 3 luglio 2009 per la Stagione Sportiva 2009 -2010 della Divisione Calcio Femminile, per non aver depositato presso i competenti organi federali l’accordo economico per la stagione sportiva 2009/2010; • la Società, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze ascritte al Signor Colasante risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, al deposito dell’accordo economico intercorso fra la Società ed il tecnico responsabile della 1° squadra. In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni: • al Signor Colasante Sergio, l’inibizione di mesi 3 (tre); • alla Società ASD Ariete, l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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