F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 71 del 29.03.2011 (148) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO DI BARI (Amministratore unico e Presidente della Società Calcio Como Srl) E DELLA SOCIETÀ CALCIO COMO Srl • (nota N°. 2289/286pf10-11/SS/fc del 19.10.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 71 del 29.03.2011
(148) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO DI BARI (Amministratore unico e Presidente della Società Calcio Como Srl) E DELLA SOCIETÀ CALCIO COMO Srl • (nota N°. 2289/286pf10-11/SS/fc del 19.10.2010).
Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Sig. Antonio Di Bari, Amministratore unico della Società Calcio Como Srl e quest’ultima Società Calcio Como Srl, per rispondere, rispettivamente:
• il Signor Antonio Di Bari, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in riferimento all’art. 38, comma 6 delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito al Sig. Brevi Oscar di svolgere, di fatto, attività di allenatore della prima squadra pur non avendone titolo, e per avere, altresì permesso al Sig. Garavaglia Carlo di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della prima squadra della Srl Calcio Como, consentendo l’esercizio dell’attività ad un soggetto, seppur iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, ma sprovvisto della necessaria abilitazione per la categoria di appartenenza della squadra;
• la Società, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per la violazione ascritta al proprio Presidente e Amministratore unico. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Antonio Di Bari e la Società Calcio Como Srl, tramite il loro difensore hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Antonio Di Bari e la Società Calcio Como Srl hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per il Sig. Antonio Di Bari, la sanzione dell’inibizione di giorni 120 (centoventi), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., a giorni 60 (sessanta); pena base per la Società Calcio Como Srl, la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
• l’inibizione di giorni 60 (sessanta) per il Sig. Antonio Di Bari;
• l’ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) alla Società Calcio Como Srl;
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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