F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 71 del 29.03.2011 (292) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO CRISTOFOLETTI, IVAN GABRIELI e MIRCO LOMBARDI (Agenti di Calciatori) • (nota N°. 4980/1335bis pf 08-09/SP/blp del 26.1.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 71 del 29.03.2011
(292) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO CRISTOFOLETTI, IVAN GABRIELI e MIRCO LOMBARDI (Agenti di Calciatori) • (nota N°. 4980/1335bis pf 08-09/SP/blp del 26.1.2011).
Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Sig. Angelo Cristofoletti, Ivan Gabrieli e Mirco Lombardi, Agenti di calciatori, per rispondere tutti della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in riferimento all’art. 12, comma 1 del Regolamento Agenti, ossia per aver ottenuto l’accredito per l’accesso alla sede ufficiale di svolgimento del calcio-mercato, la c.d. “Area Federale”, nonostante l’intervenuta sospensione dall’Albo. All’inizio della riunione odierna, i Signori Cristofoletti e Lombardi, tramite i loro difensori hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Cristofoletti e Lombardi hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per il Sig. Angelo Cristofoletti, la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., a € 1.000,00 (€ mille/00); pena base per il Sig. Mirco Lombardi, la sanzione dell’inibizione di giorni 90 (novanta), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a giorni 45 (quarantacinque)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • l’inibizione di giorni 45 (quarantacinque) per il Sig. Mirco Lombardi; • l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) al Sig. Angelo Cristofoletti; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Il procedimento è proseguito per il Sig. Ivan Gabrieli. Alla odierna riunione nessuno è presente per la parte deferita. Su richiesta del rappresentante della Procura Federale, attesa la imperfetta trasmissione a mezzo fax dell’atto di deferimento da parte dello stesso Ufficio di Procura; considerato peraltro la mancata ricezione dell’avviso di ricevimento della convocazione della presente seduta; la Commissione disciplinare nazionale dispone il rinvio del procedimento invitando l’Ufficio della Procura Federale a procedere mediante rituale notifica degli atti anche con altro mezzo idoneo. Dispone pertanto la trasmissione degli atti alla Procura Federale.
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