F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74 del 07.04.2011 (343) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI NON LUOGO A DELIBERARE NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE RICCARDO DANIEL FERREIRA OLIVEIRA, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria – CU n. 48 del 24.2.2011). La CD Nazionale rinvia il procedimento a nuovo ruolo su richiesta del rappresentante della Procura Federale. (340) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD NUOVA CASSINO CALCIO 1924 AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 E AMMENDA DI € 1.000,00, E DEL SIG. MARIO VENDITTELLI (Presidente) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 1, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 101 del 10.2.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74 del 07.04.2011 (343) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI NON LUOGO A DELIBERARE NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE RICCARDO DANIEL FERREIRA OLIVEIRA, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria - CU n. 48 del 24.2.2011). La CD Nazionale rinvia il procedimento a nuovo ruolo su richiesta del rappresentante della Procura Federale. (340) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD NUOVA CASSINO CALCIO 1924 AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 E AMMENDA DI € 1.000,00, E DEL SIG. MARIO VENDITTELLI (Presidente) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 1, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 101 del 10.2.2011). La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata il 10 febbraio 2011, accoglieva il deferimento 3 novembre 2010 della Procura Federale e, per l’effetto, infliggeva alla società A.S.D. Nuova Cassino Calcio 1924 la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di € 1.000,00; al suo presidente sig, Mario Vendittelli l’inibizione di mesi 1; al suo dirigente sig. Emiliano Venturi l’inibizione di giorni 15; al calciatore Daniele D’Aguanno la squalifica di 2 giornate. La società e le persone di cui sopra erano state deferite perché la società nella gara del Campionato di Promozione Olevano Alta Valle del Sacco – Nuova Cassino 1924 del 5 settembre 2010 aveva utilizzato in posizione irregolare il calciatore D’Aguanno, che in quel momento risultava vincolato con altra società e che, di conseguenza, non aveva titolo per disputare siffatta gara. Erano state contestate al Vendittelli la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 10 comma 2 CGS ed all’art. 40 comma 4 NOIF per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore D’Aguanno mentre questi era ancora tesserato per altra società senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche in ordine alla eventuale sussistenza di impedimenti al tesseramento; al D’Aguanno la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS con riferimento agli artt. 10 comma 2 CGS e 40 comma 4 NOIF per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento in questione mentre era tesserato per altra società, nonché la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS con riferimento all’art. 92 comma 1 NOIF e degli artt. 7 comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto per aver preso parte alla gara sopra riportata in posizione di tesseramento irregolare; al Venturi la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS con riferimento all’art. 61 comma 1 NOIF e degli artt. 7 comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto per aver sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta della gara in cui compariva il D’Aguanno ed aver certificato la regolare posizione di tutti i calciatori, mentre quella del D’Aguanno era irregolare; alla società ASD Nuova Cassino Calcio 1924 la duplice responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS in conseguenza delle violazioni ascritte al suo Presidente, al suo dirigente ed al calciatore. Avverso tale decisione ricorrono a mezzo di memoria ritualmente proposta e comunicata alla Procura Federale la società ASD Nuova Cassino Calcio 1924 ed il Vendittelli in proprio, istando per il proscioglimento, ovvero in subordine per la riduzione delle rispettive sanzioni. Deducono che la richiesta di tesseramento del calciatore D’Aguanno era stata inviata il 2 agosto 2010 all’ufficio competente e che solo in data 10 settembre era stata loro comunicata la nullità della richiesta per essere il calciatore vincolato per altra società, per cui la partecipazione del D’Aguanno alla gara del 5 settembre 2010 era avvenuta nella certezza della regolarità del tesseramento; che pertanto la effettiva irregolare partecipazione del calciatore alla gara era imputabile al ritardo con il quale il Comitato Regionale Lazio aveva comunicato la nullità del tesseramento; che si erano indotti al tesseramento del D’Aguanno per l’assicurazione da quest’ultimo data di essersi liberato dal precedente vincolo perché lo aveva chiesto quale calciatore ultra venticinquenne; che le sanzioni irrogate erano comunque abnormi per il fatto in sé e per l’ulteriore considerazione che, appresa la notizia della nullità del tesseramento, avevano immediatamente provveduto al regolare tesseramento del D’Aguanno, divenuto così calciatore a pieno titolo della società ricorrente. Alla udienza odierna dinanzi questa Commissione, nel mentre la Procura Federale ha chiesto il rigetto del ricorso, la società ed il proprio legale rappresentante, comparsi a mezzo dei difensori, hanno insistito per la revoca o per la modifica della decisione impugnata. La Commissione osserva quanto segue. A mente dell’art. 45 comma 3 CGS non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione della Presidenza Federale, i provvedimenti disciplinari afferenti le squalifiche dei calciatori sino a due giornate e le inibizioni dei dirigenti sino ad un mese, nonché la squalifica del campo di gioco per una giornata e le ammende non superiori a cinquanta o a centocinquanta euro, a seconda dei casi. Pertanto, poiché la inibizione a carico del Vendittelli risulta entro i limiti fissati dalla norma, il ricorso andrà dichiarato sul punto inammissibile. Per quel che concerne la posizione della società ASD Cassino Calcio 1924, le sanzioni ad essa inflitte devono essere confermate stante la contemporanea sussistenza della responsabilità diretta e della responsabilità oggettiva, con conseguente applicazione per la prima della penalizzazione di punti in classifica (art. 18 comma 1 lettera g) richiamato dall’art. 10, comma 8 CGS), per la seconda dell’ammenda (art. 18 comma 1 lettera c) richiamato dall’art. 10 comma 8 CGS), che peraltro il primo Giudice ha inteso applicare senza la diffida e quindi in misura più favorevole alla attuale ricorrente. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso proposto dal sig. Mario Vendittelli e dispone incamerarsi la tassa versata; rigetta il ricorso proposto dalla società ASD Nuova Cassino Calcio 1924 e dispone incamerarsi la tassa versata;
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