F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74 del 07.04.2011 (362) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD PRO LIVORNO 1919 SORGENTI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 AL SIG. MASSIMO SPIGONI (responsabile attività di base della Soc. ASD Pro Livorno 1919 Sorgenti) E DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 53 del 17.2.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74 del 07.04.2011 (362) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD PRO LIVORNO 1919 SORGENTI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 AL SIG. MASSIMO SPIGONI (responsabile attività di base della Soc. ASD Pro Livorno 1919 Sorgenti) E DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 53 del 17.2.2011). La Società ASD Pro Livorno 1919 Sorgenti ha proposto reclamo avverso la decisione della CD Territoriale presso il CR Toscana pubblicata sul CU n. 53 del 17.2.2011, con la quale veniva inflitta la squalifica per mesi due al sig. Massimo Spigoni e l’ammenda di € 500,00 alla Società, a seguito di deferimento della Procura Federale. All’udienza odierna sono presenti, per la Società ricorrente l’avv. Silvia Puccini per la Procura Federale l’avv. Alessandro Avagliano. La CD Nazionale: rilevato che il ricorso andava proposto entro i sette giorni dalla data di comunicazione delle decisioni impugnate, a termini del disposto di cui all’art. 37, comma 1 del CGS; rilevato altresì che il reclamo de quo è stato spedito alla Segreteria di questa Commissione disciplinare sia via fax che per raccomandata il 16.3.2011, mentre risulta agli atti che la comunicazione trasmessa dalla CD Territoriale alla Società ricorrente è stata ricevuta in data 3.3.2011; visto l’art. 38, comma 6 del CGS, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e, per l’effetto, dispone l’addebito della tassa non versata.
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