F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76 del 08.04.2011 (407) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DARIO D’AGOSTINO (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Giulianova Calcio Srl) ANTONIO BARNABEI (Presidente del Collegio Sindacale della Società Giulianova Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ GIULIANOVA CALCIO Srl ▪ (N°. 7109/1037pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76 del 08.04.2011
(407) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DARIO D’AGOSTINO (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Giulianova Calcio Srl) ANTONIO BARNABEI (Presidente del Collegio Sindacale della Società Giulianova Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ GIULIANOVA CALCIO Srl ▪ (N°. 7109/1037pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).
La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale Avv. Lorenzo Giua, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di mesi 7 (sette) per il Signor D’Agostino Dario e mesi 2 (due) per il Signor Barnabei Antonio e di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) in danno della Società Giulianova Calcio Srl, e i difensori della Società e del Presidente, i quali si sono riportati alle memorie difensive e alle conclusioni ivi rassegnate, osserva quanto segue.
Il deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, i Signori Dario D’Agostino e Antonio Barnabei, nelle qualità in rubrica, e la Società Giulianova Calcio Srl, per rispondere, rispettivamente: il Signor D’Agostino,
▪ della violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C paragrafi IV) e V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti a due propri tesserati per la mensilità di ottobre 2010, e a sei propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
▪ per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010;
▪ della violazione prevista e punita dall’art.8, comma 1, del CGS per aver sottoscritto in data 14 febbraio 2011 e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 15 febbraio 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; il Signor Barnabei,
▪ della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS per aver sottoscritto in data 14 febbraio 2011 e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 15 febbraio 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; la Società,
▪ a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale nonché al proprio Presidente del Collegio Sindacale.
I motivi della decisione
Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto come in appresso specificato. Le circostanze ascritte ai deferiti risultano provate dalla documentazione in atti, dal cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, a tutto quanto agli stessi imposto dalla normativa di riferimento. Rileva che il richiamato art. 85 delle NOIF prescrive che le Società devono documentare l’avvenuto pagamento di quanto dovuto, a titolo di emolumenti sino alla chiusura del trimestre precedente e che le “quietanze di pagamento” prodotte dalla Società deferita non assolvono certo il cennato obbligo, dal momento che non sono validi i negozi abdicativi, aventi per oggetto diritti indisponibili del prestatore di lavoro, conclusi in violazione di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 2113 cod. civ., la cui elencazione è tassativa. Per quanto riguarda, invece, l’omesso versamento, alla seconda scadenza, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals specificati in rubrica, rileva annotare che esso non costituisce nuova violazione di alcuna norma, sicché non è sanzionabile (posto che per la stessa inadempienza esiste già un precedente giudicato di questa Commissione). In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene che esse vadano comminate nei termini di cui in appresso.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni:
▪ al Signor D’Agostino Dario, l’inibizione di mesi 6 (sei);
▪ al Signor Barnabei Antonio, l’inibizione di mesi 2 (due);
▪ alla Società Giulianova Calcio Srl, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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