F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76 del 08.04.2011 (412) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTAGUIDA (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa) E DELLA SOCIETÀ FC CATANZARO Spa ▪ (N°. 7132/1040pf10-11/SP/blp del 30.3.2011). (414) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTAGUIDA (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa) E DELLA SOCIETÀ FC CATANZARO Spa ▪ (N°. 7128/1039pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76 del 08.04.2011
(412) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTAGUIDA (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa) E DELLA SOCIETÀ FC CATANZARO Spa ▪ (N°. 7132/1040pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).
(414) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTAGUIDA (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa) E DELLA SOCIETÀ FC CATANZARO Spa ▪ (N°. 7128/1039pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).
La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti di deferimento di cui in appresso:
1° deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Sig. Giuseppe Santaguida, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società F.C. Catanzaro Spa, e la Società F.C. Catanzaro Spa (di seguito detta la “Società”), per rispondere, rispettivamente:
il Signor Santaguida,
▪ della violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C) paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale nonché,
▪ per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010;
la Società,
▪ a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale.
2° deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Sig. Giuseppe Santaguida all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società F.C. Catanzaro Spa, e la Società F.C. Catanzaro Spa (di seguito detta la “Società”), per rispondere, rispettivamente:
il Signor Santaguida,
▪ della violazione prevista dall’art. 85 lettera C) paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale nonché,
▪ per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi al I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010;
la Società,
▪ a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale; riuniti i due procedimenti, letti gli atti, ascoltato il rappresentante della Procura Federale Avv. Lorenzo Giua, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di mesi 7 (sette) per il Signor Santaguida Giuseppe e di punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, in danno della Società F.C. Catanzaro Spa; osserva quanto segue.
I motivi della decisione
I deferimenti sono parzialmente fondati e vanno accolti per quanto in appresso specificato. Le circostanze ascritte al Signor Santaguida Giuseppe, limitatamente agli omessi versamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti del secondo trimestre nonché il pagamento di questi risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, a quanto allo stesso imposto. Per quanto riguarda, invece, l’omesso versamento, alla seconda scadenza, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals specificati in rubrica, rileva annotare che esso non costituisce nuova violazione di alcuna norma, sicché non è sanzionabile (posto che per la stessa inadempienza esiste già un precedente giudicato di questa Commissione). In merito alle sanzioni questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale, considerato anche che trattasi di più omissioni.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni:
▪ al Signor Santaguida Giuseppe, l’inibizione di mesi 6 (sei);
▪ alla Società Catanzaro Spa, la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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