F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76 del 08.04.2011 (398) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO VELTRONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl), ILARIA VELTRONI (Direttore generale e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) E DELLA SOCIETÁ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl ▪ (N°. 7119/1014pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76 del 08.04.2011 (398) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO VELTRONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl), ILARIA VELTRONI (Direttore generale e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) E DELLA SOCIETÁ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl ▪ (N°. 7119/1014pf10-11/SP/blp del 30.3.2011). La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale Avv. Lorenzo Giua, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di mesi 3 (tre) per il Signor Veltroni Giorgio, dell’inibizione di mesi 5 (cinque) per la Signora Veltroni Ilaria e di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) in danno della Società U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl, ed il difensore dei deferiti, il quale si è riportato alle memorie difensive in atti e alle conclusioni ivi rassegnate, osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Signor Giorgio Veltroni, la Signora Ilaria Veltroni, nelle qualità in rubrica, e la Società U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl, per rispondere, rispettivamente: il Signor Veltroni Giorgio, ▪ della violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento di parte delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II trimestre), nei termini stabiliti dalla normativa federale; la Signora Veltroni Ilaria, ▪ della violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C paragrafo IV) delle NOIF, in relazione 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento di parte delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II trimestre), nei termini stabiliti dalla normativa federale, nonché, ▪ della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS per aver prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 14 febbraio 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale; la Società, ▪ a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze ascritte al Signor Giorgio Veltroni e alla Signora Ilaria Veltroni risultano provate dalla documentazione in atti, dal cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini perentori normativamente fissati, a quanto agli stessi imposto in ordine al versamento delle ritenute Irpef. Vi è prova, inoltre, che i fatti attestati dalla Signora Ilaria Veltroni, nella dichiarazione resa il 14 febbraio, non corrispondono alla realtà. In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni: ▪ al Signor Veltroni Giorgio, l’inibizione di mesi 3 (tre); ▪ alla Signora Veltroni Ilaria, l’inibizione di mesi 5 (cinque); ▪ alla Società U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).
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