F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76 del 08.04.2011 (413) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE DIOTALLEVI (Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Foligno Calcio Srl), ROMANO STIEVANO (Presidente del Collegio Sindacale della Società Foligno Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ FOLIGNO CALCIO Srl ▪ (N°. 7113/1018pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76 del 08.04.2011
(413) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE DIOTALLEVI (Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Foligno Calcio Srl), ROMANO STIEVANO (Presidente del Collegio Sindacale della Società Foligno Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ FOLIGNO CALCIO Srl ▪ (N°. 7113/1018pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).
La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale Avv. Lorenzo Giua, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di mesi 6 (sei) per il Signor Diotallevi Giuseppe, mesi 3 (tre) per il Signor Stievano Romano e di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) in danno della Società Foligno Calcio Srl, ed il difensore dei deferiti, il quale si è riportato alle memorie depositate agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate, osserva quanto segue.
Il deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, i Signori Giuseppe Diotallevi e Romano Stievano, nelle qualità in rubrica, e la Società Foligno Calcio Srl, per rispondere, rispettivamente:
il Signor Diotallevi,
▪ della violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C paragrafi IV) e V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a tre propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II trimestre), nei termini stabiliti dalla normativa federale;
▪ per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010;
▪ della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS per aver sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 14 febbraio 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
il Signor Stievano,
▪ della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS per aver sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 14 febbraio una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai tesserati della Società Foligno Calcio Srl per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
la Società,
▪ a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale nonché al proprio Presidente del Collegio Sindacale.
I motivi della decisione
Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto per quanto in appresso specificato. Le circostanze ascritte ai Signori Giuseppe Diotallevi e Romano Stievano risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, a quanto agli stessi imposto dalla normativa di riferimento, anche se va tenuto da conto - ai fini della quantificazione della sanzione - che l’omissione rilevata e contestata riguarda solo una parte degli emolumenti dovuti e, precisamente, quelli concernenti i miglioramenti negoziati nell’ultimo scorcio del decorso anno. Per quanto riguarda, invece, l’omesso versamento, alla seconda scadenza, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals specificati in rubrica, rileva annotare che esso non costituisce nuova violazione di alcuna norma, sicché non è sanzionabile (posto che per la stessa inadempienza esiste già un precedente giudicato di questa Commissione). In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, pur tenendo conto delle attenuanti suindicate, ritiene che esse vadano comunque comminate nei termini di cui in appresso.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni:
▪ al Signor Diotallevi Giuseppe, l’inibizione di mesi 2 (due);
▪ al Signor Stievano Romano, l’inibizione di mesi 1 (uno);
▪ alla Società Foligno Calcio Srl, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).
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