F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76 del 08.04.2011 (401) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CAFFO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Vibonese Calcio Srl), RAFFAELA IMENEO (Presidente del Collegio Sindacale della Società US Vibonese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ US VIBONESE CALCIO Srl ▪ (N°. 7107/1028pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76 del 08.04.2011 (401) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CAFFO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Vibonese Calcio Srl), RAFFAELA IMENEO (Presidente del Collegio Sindacale della Società US Vibonese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ US VIBONESE CALCIO Srl ▪ (N°. 7107/1028pf10-11/SP/blp del 30.3.2011). Il deferimento Con provvedimento del 30.3.2011, il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il Signor Giuseppe Caffo, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società U.S. Vibonese Calcio Srl, la Signora Raffaella Imeneo, Presidente del Collegio Sindacale, nonché la Società Vibonese per rispondere: il Caffo della violazione di cui all'art. 85 lettera c) paragrafo IV) e V) delle NOIF, in relazione all'art. 10 comma 3 CGS, a all'art. 90 comma 2 delle NOIF, per non aver provveduto, entro il termine del 14.2.11, al pagamento degli emolumenti dovuti ad un proprio tesserato per la mensilità di dicembre 2010 e per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l’operato dei suoi dirigenti ex art. 4, comma 1, CGS. Tutti i deferiti,inoltre, per rispondere della violazione di cui all’art.8,comma 1 del C.G.S. per inveridica dichiarazione. La Società ha fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva nella quale, in sintesi, si evidenzia che oggetto del deferimento è il ritardato versamento relativo al solo calciatore Del Vivo per il mese di dicembre 2010 e che tale ritardo è stato imputabile ad un mero errore di trascrizione del codice iban del beneficiario del bonifico. Infatti la Società per tempo aveva dato mandato alla Banca di effettuare i previsti pagamenti ai suoi tesserati e tutti i pagamenti erano andati a buon fine ad esclusione, appunto, di quello a Del Vivo per il su citato errore. Il giorno 15.2.11, comunque, si è provveduto a correggere il codice iban e il pagamento è potuto avvenire. Il 14 febbraio 2011 la Società, nel frattempo, aveva comunque inviato dichiarazione sottoscritta dai due dirigenti deferiti di avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti. Per quanto riguarda, invece, i mancati versamenti oggetto di deferimento per il trimestre luglio-settembre 2010 si chiede il non luogo a provvedere essendo già stati oggetto di precedente deferimento e di giudicato davanti alla stessa Commissione disciplinare nazionale. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: • per il Sig. Giuseppe Caffo: 7 (sette) mesi di inibizione; • per il Sig.ra Raffaella Imeneo: 2 (due) mesi di inibizione; • per la Società U.S. Vibonese Calcio Srl: 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso ed € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda. È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate. I motivi della decisione Il deferimento è solo parzialmente fondato. Risulta infatti - dalle certificazioni Covisoc - che la Società Vibonese Calcio Srl e, per essa, i suoi su citati dirigenti, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle menzionate norme federali non avendo provveduto al pagamento, entro il termine perentorio del 14.2.11, dell’ emolumento al proprio tesserato Del Vivo per il mese di dicembre 2010. In realtà, tuttavia, vi è da considerare che, da quanto prodotto dalla difesa, effettivamente, emerge che la Società aveva dato mandato, il giorno 11 febbraio, alla Banca Popolare del Mezzogiorno di bonificare gli stipendi a tutti i propri tesserati e che, solo per un mero errore di trascrizione del codice iban relativo al conto corrente del giocatore Del Vivo, il bonifico non aveva avuto buon fine. Una volta corretto l’errore il bonifico veniva effettuato, ma, a questo punto, solo il giorno 15 febbraio. Ritiene pertanto questa Commissione che possa configurarsi il caso di errore scusabile in buona fede. Vi è però da ravvisarsi profilo di responsabilità in capo ai deferiti - che non hanno adoperato la necessaria diligenza avendo omesso di verificare il buon esito dell’ordine di pagamento dato in Banca - per la dichiarazione resa in data 14.2.11, e sottoscritta dai due dirigenti societari, di avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti; ciò infatti non corrispondeva a verità, come si è detto sopra, per il mancato buon esito, a quella data, del bonifico al Del Vivo. Per quanto riguarda, invece, il capo del deferimento di non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al pagamento delle ritenute Irpef e contributi Enpals per il precedente trimestre luglio-settembre 2010, va osservato che la norma federale non prevede l’ipotesi di recidiva fino al secondo trimestre e, pertanto, non può essere considerato, allo stato, un inadempimento nuovamente punibile (posto che per la stessa inadempienza esiste già un precedente giudicato di questa Commissione). Da tutto quanto su esposto deriva comunque un’affermazione di generica responsabilità dei deferiti per la violazione dell’art.8,comma 1 del C.G.S.,cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere ai Sigg. Giuseppe Caffo e Raffaela Imeneo la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno) ciascuno; alla Società U.S. Vibonese Calcio Srl la sanzione di € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda.
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