F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76 del 08.04.2011 (396) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO RISPOLI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) E DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 Srl ▪ (N°. 7124/1020pf10-11/SP/blp del 30.3.2011). (397) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO RISPOLI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) E DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 Srl ▪ (N°. 7116/1019pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76 del 08.04.2011
(396) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO RISPOLI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) E DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 Srl ▪ (N°. 7124/1020pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).
(397) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO RISPOLI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) E DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 Srl ▪ (N°. 7116/1019pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).
Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
• il Sig. Francesco Rispoli, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa;
• la Società Salernitana Calcio 1919 Spa;
per rispondere: a) il Sig. Francesco Rispoli della violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera C, paragrafo IV delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, della NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi al I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; b) la Società Salernitana Calcio 1919 Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale. Con separato atto il Procuratore Federale ha deferito i medesimi soggetti, per rispondere: a) il Signor Francesco Rispoli della violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C) paragrafo V della NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; b) la Società Salernitana Calcio 1919 Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale. Il difensore dei deferiti ha fatto pervenire memoria con la quale chiede che venga disposto il proscioglimento dei propri assistiti per le violazioni relative al primo trimestre. Alla riunione del 7/4/2011 i due deferimenti sono stati riuniti ed il rappresentante della Procura ha chiesto l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi sette per il Rispoli e della penalizzazione di punti tre per la Salernitana. Il difensore dei deferiti si è riportato alla propria memoria ed ha insistito per il proscioglimento dei propri assistiti per le violazioni relative al primo trimestre, nulla opponendo alla condanna per le altre violazioni contestate in relazione al secondo trimestre. Dagli accertamenti compiuti della Co.Vi.So.C. sulla base del rapporto redatto dalla Società di revisione è risultato che la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, in violazione di quanto previsto dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV, delle NOIF, non ha provveduto, entro il termine del 14 febbraio 2011, al pagamento degli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II trimestre) dovuti ai propri tesserati; La Co.Vi.So.C. ha altresì, riscontrato che, alla data del 14/2/2011, la predetta Società non aveva ancora provveduto al pagamento degli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 (I trimestre) dovuti ai propri tesserati, come segnalato con nota del 28/1/2011. Per quanto attiene ai fatti del secondo deferimento, la Co.Vi.So.C. ha accertato che la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, in violazione di quanto previsto dall’art. 85, lettera C) paragrafo V delle NOIF, non ha provveduto, entro il termine del 14 febbraio 2011, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II trimestre) dovuti ai propri tesserati. Inoltre ha riscontrato che, alla data del 14/2/2011, la predetta Società non aveva ancora provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 (I trimestre) dovuti ai propri tesserati, come segnalato con nota del 6/12/2010. Non pare dubbio che le condotte relative al secondo trimestre 2010 (ottobre, novembre e dicembre) integrino la violazione della fattispecie prevista dall’articolo 85, lettera C, paragrafo IV, delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF. Detti comportamenti, sono ascrivibili al Sig. Francesco Rispoli, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società. Da esse consegue la responsabilità diretta della Società Salernitana Calcio 1919 Spa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS. A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda le condotte riferite al primo trimestre 2010 per le quali i deferiti sono stati già giudicati. Non sembra infatti che il perdurare dell’inadempimento per il trimestre successivo realizzi una nuova e diversa violazione della normativa federale rispetto a quella oggetto del precedente giudizio. Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. ritenuta la responsabilità dei deferiti limitatamente alle condotte riferite al secondo trimestre 2010, infligge a Francesco Rispoli la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei) ed alla Società Salernitana Calcio 1919 Spa quella della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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