F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76 del 08.04.2011 (406) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO SCHIAVON (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Pomezia Srl) E DELLA SOCIETÀ POMEZIA Srl • (N°. 7108/1033pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76 del 08.04.2011 (406) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO SCHIAVON (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Pomezia Srl) E DELLA SOCIETÀ POMEZIA Srl • (N°. 7108/1033pf10-11/SP/blp del 30.3.2011). Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: • Il Sig. Schiavon Maurizio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società Pomezia Calcio Srl; • la Società Pomezia Calcio Srl; Per rispondere: a) il Sig. Maurizio Schiavon della violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C paragrafo IV delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2010 (II trimestre) nei termini stabiliti dalla normativa federale; inoltre della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS per avere sottoscritto e prodotto alla CO.VI.SO.C. in data 14 febbraio 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di novembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Società Pomezia Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale. I deferiti hanno fatto pervenire memoria con la quale chiedono il proscioglimento dall’incolpazione relativa alla violazione dell’art. 8 comma 1 CGS e l’applicazione degli art. 23 e 24 CGS con irrogazione della sola pena pecuniaria per la restante incolpazione. All’udienza del 7/4/2011 il rappresentante della Procura ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi cinque per Maurizio Schiavon e penalizzazione di punti uno e ammenda di € 3.000,00 per la Società Pomezia Calcio Srl. Il difensore dei deferiti ha insistito per l’accoglimento delle istanze illustrate nella memoria difensiva. Dagli accertamenti effettuati dalla COVISOC sulla base dei rapporti redatti dalla Società di revisione risulta che la Società Pomezia Calcio Srl, in violazione di quanto previsto dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV, delle NOIF, non ha provveduto, entro il termine del 14 febbraio 2011, al pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2010. Inoltre la Società Pomezia Calcio Srl, con dichiarazione del 14 febbraio 2011, sottoscritta al proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Maurizio Schiavon, depositata presso la Co.Vi.So.C. in pari data, ha attestato l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e di acconti per il mese dicembre 2010. Detta dichiarazione è risultata non veridica per quanto riguarda l’avvenuto pagamento, entro il termine fissato dalla normativa federale di riferimento, di tutti gli emolumenti dovuti ai tesserati dalla Società Pomezia Calcio Srl per la mensilità di novembre 2010. Non vi è dubbio che la dichiarazione resa in data 14/2/2010 attesti, contrariamente al vero di aver effettuato i pagamenti relativi al mese di novembre. La tesi di un non meglio precisato “errore materiale” che escluderebbe il dolo è priva di pregio oltre che di prova. La modesta entità delle morosità maturate non esclude la punibilità della condotta. Inoltre il fatto che lo Schiavon abbia espressamente corretto a penna il modulo recante l’attestazione di pagamento precisando di aver versato acconti solo limitatamente al mese di dicembre, esclude che si possa parlare di mera disattenzione. Non ricorrono i requisiti di cui all’art. 24 CGS in quanto i deferiti non hanno ammesso pienamente la loro responsabilità e non hanno prestato alcuna collaborazione per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, anzi hanno cercato di nascondere le proprie. Sussiste pertanto la responsabilità disciplinare dei deferiti e sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo P.Q.M. Infligge a Maurizio Schiavon l’inibizione di mesi 3 (tre) e alla Società Pomezia Calcio Srl l’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) e la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it