F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77 del 11.04.2011 (264) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA POMPONI (già Amministratore unico Società Pisa Calcio) (nota N°. 4132/43pf09-10/ AM/seg del 28 dicembre 2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77 del 11.04.2011 (264) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA POMPONI (già Amministratore unico Società Pisa Calcio) (nota N°. 4132/43pf09-10/ AM/seg del 28 dicembre 2010). Con provvedimento del 28 dicembre 2010 la Procura federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Sig. Luca Pomponi per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, nonché dell’art. 8, comma 2, in relazione alle disposizioni pag. 2, lett. C e D, del Comunicato Ufficiale n. 214 L. del 18.07.09 della Lega Pro “per aver posto in atto un comportamento diretto ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica e ciò mediante il deposito presso la detta Lega di una fidejussione che sapeva non avere i requisiti richiesti dalla normativa federale e ciò al fine di ottenere l’iscrizione al campionato di Prima Divisione per la stagione sportiva 2009-2010”. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità del deferito, con la conseguente applicazione della sanzione della inibizione per il periodo di anni 2 (due). I motivi della decisione Dopo approfondito esame degli del procedimento, nonché delle prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, è degno di accoglimento. Le indagini condotte dalla Procura federale a seguito di comunicazione inviata alla stessa dalla Lega Calcio Professionistico con la quale si segnalava l’inidoneità della fideiussione rilasciata dalla Lloyds Bank g.g. ltd a favore della Società Pisa Calcio Spa e da questa consegnata alla medesima Lega per l’ammissione al campionato professionistico 2009/2010 hanno senza alcun dubbio accertato la responsabilità del Sig. Luca Pomponi in ordine al comportamento illecito allo stesso ascritto. Nel caso di specie, difatti, è incontrovertibile la circostanza per cui la Lloyd Bank g.s. ltd non risultava in alcun modo iscritta nell’elenco riferito aggiornato al 3 luglio 2009 delle banche estere in libera prestazione di servizi tenuto presso la Banca d’Italia, ex art. 16 D. Lgs 385/93, e che, pertanto, con il proprio comportamento, la Società Pisa Calcio Spa aveva contravvenuto alle indicazioni previste alla pag. 2, lett. C e D, del Comunicato Ufficiale n. 214 L del 18 giugno 2009. Detta fidejussione, ai fini del deposito della stessa presso la Lega Pro per l’ammissione della squadra al campionato di I° categoria, secondo quanto dichiarato dal Sig. Bruno Sabatini, segretario della Società Pisa Calcio Spa sino al 31 agosto 2009, era stata allo stesso consegnata dall’Amministratore Unico della Società, Sig. Luca Pomponi. Quest’ultimo, senza ombra di dubbio, ha quindi posto in essere un comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, causando peraltro, come ulteriore conseguenza, la non ammissione della Società Pisa Calcio Spa al campionato di Prima Divisione per la stagione 2009/2010, lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per la medesima Società e, da ultimo, la declaratoria di fallimento della stessa da parte del Tribunale di Roma con sentenza n. 306/2010. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, ritenuto fondato il deferimento proposto dalla Procura federale nei confronti dell’incolpato, avuto riguardo dell’orientamento giurisprudenziale degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, questa Commissione ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura federale. Il dispositivo In considerazione di quanto precede la Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina la sanzione della inibizione a carico del Sig. Luca Pomponi per il periodo di anni 2 (due).
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